La Corte di giustizia torna a occuparsi della normativa italiana sul rapporto di lavoro dei docenti della scuola e alla sua conformità con le regole europee dettate dalla direttiva 1999/70/CE in materia di contratti a termine. Se in Mascolo la questione riguardava la reiterazione dei contratti e la violazione della clausola anti-abusiva, ora il tema si concentra sul principio di parità di trattamento, segnatamente con riguardo alla ricostruzione di carriera dei supplenti della scuola pubblica al passaggio in ruolo. La norma di cui si discute è l’art. 485 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, secondo cui, all’assunzione a tempo indeterminato, l’anzianità di servizio dei docenti maturata nella fase pre-ruolo può essere riconosciuta in via parziale, dovendo il computo avvenire per intero solo per i primi quattro anni di contratti a termine, poi in misura ridotta di un terzo ai fini giuridici, di due terzi ai fini economici.

Supplenti della scuola e normativa UE sui contratti a termine: la Corte di giustizia salva la legge italiana che prevede, al passaggio in ruolo, il conteggio parziale dell’anzianità di servizio maturata.

marco peruzzi
2018-01-01

Abstract

La Corte di giustizia torna a occuparsi della normativa italiana sul rapporto di lavoro dei docenti della scuola e alla sua conformità con le regole europee dettate dalla direttiva 1999/70/CE in materia di contratti a termine. Se in Mascolo la questione riguardava la reiterazione dei contratti e la violazione della clausola anti-abusiva, ora il tema si concentra sul principio di parità di trattamento, segnatamente con riguardo alla ricostruzione di carriera dei supplenti della scuola pubblica al passaggio in ruolo. La norma di cui si discute è l’art. 485 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, secondo cui, all’assunzione a tempo indeterminato, l’anzianità di servizio dei docenti maturata nella fase pre-ruolo può essere riconosciuta in via parziale, dovendo il computo avvenire per intero solo per i primi quattro anni di contratti a termine, poi in misura ridotta di un terzo ai fini giuridici, di due terzi ai fini economici.
2018
contratti a termine
scuola pubblica
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