La Corte di giustizia torna a occuparsi della normativa italiana sul rapporto di lavoro dei docenti della scuola pubblica e alla sua conformità con le regole europee dettate dalla direttiva 1999/70/CE in materia di contratti a termine. La disposizione di cui si discute è l’art. 485 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che prevede, per i supplenti, al passaggio in ruolo, un conteggio parziale dell’anzianità di servizio maturata. Per la Corte, la disposizione non viola il principio di non discriminazione: la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato mediante concorso è da ritenersi, infatti, giustificata da ragioni oggettive.
Supplenti della scuola e conteggio parziale dell ́anzianità di servizio al passaggio in ruolo: per la corte di giustizia la legge italiana non è discriminatoria
marco peruzzi
2018-01-01
Abstract
La Corte di giustizia torna a occuparsi della normativa italiana sul rapporto di lavoro dei docenti della scuola pubblica e alla sua conformità con le regole europee dettate dalla direttiva 1999/70/CE in materia di contratti a termine. La disposizione di cui si discute è l’art. 485 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che prevede, per i supplenti, al passaggio in ruolo, un conteggio parziale dell’anzianità di servizio maturata. Per la Corte, la disposizione non viola il principio di non discriminazione: la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato mediante concorso è da ritenersi, infatti, giustificata da ragioni oggettive.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.