Con ordinanza n. 16212/2018, la Sezione tributaria parrebbe affermare che il processo tributario dev’essere obbligatoriamente sospeso d’ufficio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ogni qual volta consti la pendenza, tra le stesse parti, di altra causa inerente altra annualità del medesimo tributo, nell’ambito della quale possa insorgere una questione comune a più periodi di imposta. La soluzione abbracciata dalla Corte di cassazione appare bisognosa di opportuni distinguo e di univoca riconduzione della generica massima alla fattispecie concreta. La mera comunanza di questioni preliminari (di fatto o di diritto) comuni a più periodi di imposta non sarà mai idonea ad imporre la sospensione del processo tributario. S’avvererebbe altrimenti l’infausta prognosi della dottrina, che, all’indomani della riforma del processo tributario del 2015 (con inserimento dell’enfatico comma 1-bis nel testo dell’art. 39, D.Lgs. n. 546/1992), aveva preconizzato il rischio di sospensioni incontrollate, a scapito della ragionevole durata del processo e, conseguentemente, della effettività della riscossione. Tuttavia, allorché pendano più processi su diverse annualità, e tali processi siano accomunati da una identica questione pregiu- diziale tributaria, la ricerca della armonia decisoria è doverosa. Ove la riunione dei processi non possa più operare, per essere i processi pendenti in gradi diversi, il coordinamento decisorio potrà essere attinto non tanto grazie all’istituto della sospensione necessaria, ex art. 295 c.p.c., ma, se del caso, ex art. 337, co. 2, c.p.c., che non sconta certo i limiti ratione temporis della novella dell’art. 49 del D.Lgs. n. 546/ 1992.

Sospensione necessaria del processo tributario per comunanza di questioni pregiudiziali

STELLA MARCELLO
2018-01-01

Abstract

Con ordinanza n. 16212/2018, la Sezione tributaria parrebbe affermare che il processo tributario dev’essere obbligatoriamente sospeso d’ufficio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ogni qual volta consti la pendenza, tra le stesse parti, di altra causa inerente altra annualità del medesimo tributo, nell’ambito della quale possa insorgere una questione comune a più periodi di imposta. La soluzione abbracciata dalla Corte di cassazione appare bisognosa di opportuni distinguo e di univoca riconduzione della generica massima alla fattispecie concreta. La mera comunanza di questioni preliminari (di fatto o di diritto) comuni a più periodi di imposta non sarà mai idonea ad imporre la sospensione del processo tributario. S’avvererebbe altrimenti l’infausta prognosi della dottrina, che, all’indomani della riforma del processo tributario del 2015 (con inserimento dell’enfatico comma 1-bis nel testo dell’art. 39, D.Lgs. n. 546/1992), aveva preconizzato il rischio di sospensioni incontrollate, a scapito della ragionevole durata del processo e, conseguentemente, della effettività della riscossione. Tuttavia, allorché pendano più processi su diverse annualità, e tali processi siano accomunati da una identica questione pregiu- diziale tributaria, la ricerca della armonia decisoria è doverosa. Ove la riunione dei processi non possa più operare, per essere i processi pendenti in gradi diversi, il coordinamento decisorio potrà essere attinto non tanto grazie all’istituto della sospensione necessaria, ex art. 295 c.p.c., ma, se del caso, ex art. 337, co. 2, c.p.c., che non sconta certo i limiti ratione temporis della novella dell’art. 49 del D.Lgs. n. 546/ 1992.
2018
abuso del diritto, sospensione necessaria, processo tributario, pregiudizialità-dipendenza
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/989906
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