Lo scritto affronta la complessa tematica del rapporto tra diritto soggettivo sostanziale di rendiconto e potere processuale istruttorio, ad esercizio officioso preceduto da istanza di parte. La variabilità oggettuale delle controversie incide sull'ambito di ammissibilità della esibizione istruttoria. Se le parti sono equidistanti dalla fonte di prova (es. giudizio di scioglimento della comunione tra coniugi), l'art. 210 c.p.c. non potrà facilmente sovvenire a vantaggio dell'attore che non si sia attivato stragiudizialmente per ottenere dall'istituto di credito (debitore comune dei coniugi) l'estratto conto. Diverso il caso in cui il destinatario della domanda giudiziale sia lo istituto di credito convenuto. Qui la sussistenza di un dovere informativo e di un correlativo diritto soggettivo sostanziale di rendiconto in capo all'attore non può spiegare alcuna influenza limitatrice sulle prerogative processuali della parte.

Osservazioni a Tribunale di Verona, 12 marzo 2018 e a Tribunale di Oristano, 9 marzo 2017, in tema di onere della prova ed ammissibilità dell'esibizione istruttoria nel giudizio di ripetizione d'indebito

stella marcello
2018-01-01

Abstract

Lo scritto affronta la complessa tematica del rapporto tra diritto soggettivo sostanziale di rendiconto e potere processuale istruttorio, ad esercizio officioso preceduto da istanza di parte. La variabilità oggettuale delle controversie incide sull'ambito di ammissibilità della esibizione istruttoria. Se le parti sono equidistanti dalla fonte di prova (es. giudizio di scioglimento della comunione tra coniugi), l'art. 210 c.p.c. non potrà facilmente sovvenire a vantaggio dell'attore che non si sia attivato stragiudizialmente per ottenere dall'istituto di credito (debitore comune dei coniugi) l'estratto conto. Diverso il caso in cui il destinatario della domanda giudiziale sia lo istituto di credito convenuto. Qui la sussistenza di un dovere informativo e di un correlativo diritto soggettivo sostanziale di rendiconto in capo all'attore non può spiegare alcuna influenza limitatrice sulle prerogative processuali della parte.
2018
Indebito oggettivo, onere della prova, esibizione
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/987535
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