Alle prese con un caso di probabile doppia data (di deposito e di pubblicazione) della sentenza di primo grado e di appello tardivo, la Sezione tributaria, con ordinanza n. 9718/2018, mostra di non tenere in alcun conto le regole enunciate dal c.p.c. e dal Protocollo SC-CNF in tema di autosufficienza di ricorso e controricorso. In particolare, la Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo di ricorso dell’Amministrazione finanziaria basandosi sulla mera prospettazione della data di pubblicazione della sentenza di primo grado fatta dall’Agenzia delle entrate nel suo ri- corso. Mentre ha ritenuto inammissibili tutti i rilievi del contribuente in punto di infondatezza del motivo di ricorso, basati sulla tardività dell’appello della Amministrazione finanziaria, per avere il contribuente omesso di produrre la sentenza di primo grado. Sentenza che però dove- va produrre l’Amministrazione impugnante (il cui ricorso in difetto avrebbe dovuto essere dichia- rato inammissibile). Senza contare che la Suprema Corte (“giudice del fatto processuale”) avrebbe potuto - e dovuto - autonomamente rinvenire il provvedimento della Commissione tri- butaria provinciale nel fascicolo d’ufficio ed accertare se l’appello era stato tempestivo, in ade- renza al principio di diritto nomofilattico enunciato da Cass., SS.UU., n. 18569/2016.

IL DIFETTO DI AUTOSUFFICIENZA VANIFICA L’INTEMPESTIVITÀ DELL’IMPUGNAZIONE A FRONTE DI SENTENZA CON DOPPIA DATA

MARCELLO STELLA
2018-01-01

Abstract

Alle prese con un caso di probabile doppia data (di deposito e di pubblicazione) della sentenza di primo grado e di appello tardivo, la Sezione tributaria, con ordinanza n. 9718/2018, mostra di non tenere in alcun conto le regole enunciate dal c.p.c. e dal Protocollo SC-CNF in tema di autosufficienza di ricorso e controricorso. In particolare, la Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo di ricorso dell’Amministrazione finanziaria basandosi sulla mera prospettazione della data di pubblicazione della sentenza di primo grado fatta dall’Agenzia delle entrate nel suo ri- corso. Mentre ha ritenuto inammissibili tutti i rilievi del contribuente in punto di infondatezza del motivo di ricorso, basati sulla tardività dell’appello della Amministrazione finanziaria, per avere il contribuente omesso di produrre la sentenza di primo grado. Sentenza che però dove- va produrre l’Amministrazione impugnante (il cui ricorso in difetto avrebbe dovuto essere dichia- rato inammissibile). Senza contare che la Suprema Corte (“giudice del fatto processuale”) avrebbe potuto - e dovuto - autonomamente rinvenire il provvedimento della Commissione tri- butaria provinciale nel fascicolo d’ufficio ed accertare se l’appello era stato tempestivo, in ade- renza al principio di diritto nomofilattico enunciato da Cass., SS.UU., n. 18569/2016.
2018
deposito, doppia data, pubblicazione, sentenza, dies a quo, impugnazione
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/987495
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