Lo scritto si sofferma sulla questione, destinata a sopirsi con l’avvento del processo telematico, delle conseguenze del mancato deposito tempestivo del fascicolo di parte, entro il termine previsto dall’art. 169 c.p.c. La giurisprudenza, pur con molte oscillazioni sulle conseguenze della sua violazione, tende ad attribuire a tale termine natura perentorio-decadenziale, traendone il corollario che il giudice, in ultima analisi, dovrebbe decidere la causa “allo stato degli atti”. A meno che non emergano elementi indiziari - rilevabili d’ufficio, senza bisogno di una istanza di parte di rimessione in termini; ma anche su questo punto vi è contrasto - idonei a far ritenere che la materiale irreperibilità del fascicolo di parte, al momento della decisione, non sia dipesa da negligenza (o dolo) della parte. Tale orientamento va riveduto, a partire dalla qualificazione della situazione giuridica assoggettata al termine previsto dall’art. 169 c.p.c., e poi tenuto conto che l’obbligo di disporre la ricerca o la materiale ricostituzione del fascicolo mancante al momento della decisione discende dal principio di acquisizione della prova, e non può essere subordinato all’esito di indagini d’indole vagamente presuntiva, volte ad appurare e poi anche imputare (alla parte o alla cancelleria) le cause della sottrazione/smarrimento del fascicolo sparito.

INOSSERVANZA DEL TERMINE PER LA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DI PARTE E DOVERE DECISORIO DEL GIUDICE

MARCELLO STELLA
2018-01-01

Abstract

Lo scritto si sofferma sulla questione, destinata a sopirsi con l’avvento del processo telematico, delle conseguenze del mancato deposito tempestivo del fascicolo di parte, entro il termine previsto dall’art. 169 c.p.c. La giurisprudenza, pur con molte oscillazioni sulle conseguenze della sua violazione, tende ad attribuire a tale termine natura perentorio-decadenziale, traendone il corollario che il giudice, in ultima analisi, dovrebbe decidere la causa “allo stato degli atti”. A meno che non emergano elementi indiziari - rilevabili d’ufficio, senza bisogno di una istanza di parte di rimessione in termini; ma anche su questo punto vi è contrasto - idonei a far ritenere che la materiale irreperibilità del fascicolo di parte, al momento della decisione, non sia dipesa da negligenza (o dolo) della parte. Tale orientamento va riveduto, a partire dalla qualificazione della situazione giuridica assoggettata al termine previsto dall’art. 169 c.p.c., e poi tenuto conto che l’obbligo di disporre la ricerca o la materiale ricostituzione del fascicolo mancante al momento della decisione discende dal principio di acquisizione della prova, e non può essere subordinato all’esito di indagini d’indole vagamente presuntiva, volte ad appurare e poi anche imputare (alla parte o alla cancelleria) le cause della sottrazione/smarrimento del fascicolo sparito.
2018
FASCICOLO
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/987486
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