Commento della pronuncia (Cass., Sez. VI, ord. 23 marzo 2018, n. 17535) con cui la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza di reclamo ex art. 410-bis c.p.p., benché emessa in difetto di contraddittorio, trattandosi di provvedimento non impugnabile, e ha indicato quale rimedio esperibile la richiesta di revoca dell'ordinanza stessa.

Omesso avviso dell’udienza di reclamo ex art. 410-bis c.p.p.: il rimedio c’è, ma non si vede

Elisa Lorenzetto
2018-01-01

Abstract

Commento della pronuncia (Cass., Sez. VI, ord. 23 marzo 2018, n. 17535) con cui la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza di reclamo ex art. 410-bis c.p.p., benché emessa in difetto di contraddittorio, trattandosi di provvedimento non impugnabile, e ha indicato quale rimedio esperibile la richiesta di revoca dell'ordinanza stessa.
2018
"reclamo", "udienza", "omesso avviso", "rimedio"
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OMESSO AVVISO DELL'UDIENZA.pdf

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