Secondo la sentenza, il risarcimento dei danni non patrimoniali da omessa assistenza a seguito della cancellazione del volo è ammesso, ma il suo fondamento giuridico non si deve identificare nella normativa di origine comunitaria, in particolare negli artt. 9 e 12 del regolamento n. 261 del 2004, quanto nelle norme dell'ordinamento interno che ne indicano condizioni e limiti.
L'inadempimento all'obbligo di assistenza nel trasporto aereo e il danno risarcibile
tincani
2017-01-01
Abstract
Secondo la sentenza, il risarcimento dei danni non patrimoniali da omessa assistenza a seguito della cancellazione del volo è ammesso, ma il suo fondamento giuridico non si deve identificare nella normativa di origine comunitaria, in particolare negli artt. 9 e 12 del regolamento n. 261 del 2004, quanto nelle norme dell'ordinamento interno che ne indicano condizioni e limiti.File in questo prodotto:
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