La nota di commento ha ad oggetto una decisione del tribunale di Brescia in materia di discriminazione. Il giudice di Brescia affronta due distinte questioni. La prima riguarda la nozione stessa di discriminazione: è possibile interpretare la nozione di molestia facendo rientrare nell’ambito della tutela contro le discriminazioni anche un soggetto che, pur essendo privo della caratteristica soggettiva riconducibile al motivo vietato – in questo caso l’appartenenza a una determinata «razza» od origine etnica –, sia ricollegabile al gruppo protetto? La seconda questione, invece, riguarda le sanzioni e i rimedi conseguenti l’accertamento di una discriminazione nei termini di cui sopra. Con riferimento a entrambe le questioni sollevate nel caso in esame è intervenuta la Corte di Giustizia, rispettivamente nel caso Coleman (6) e nel caso Firma Feryn NV (7).

La discriminazione per associazione e le conseguenze del comportamento discriminatorio

Protopapa, Venera
2012-01-01

Abstract

La nota di commento ha ad oggetto una decisione del tribunale di Brescia in materia di discriminazione. Il giudice di Brescia affronta due distinte questioni. La prima riguarda la nozione stessa di discriminazione: è possibile interpretare la nozione di molestia facendo rientrare nell’ambito della tutela contro le discriminazioni anche un soggetto che, pur essendo privo della caratteristica soggettiva riconducibile al motivo vietato – in questo caso l’appartenenza a una determinata «razza» od origine etnica –, sia ricollegabile al gruppo protetto? La seconda questione, invece, riguarda le sanzioni e i rimedi conseguenti l’accertamento di una discriminazione nei termini di cui sopra. Con riferimento a entrambe le questioni sollevate nel caso in esame è intervenuta la Corte di Giustizia, rispettivamente nel caso Coleman (6) e nel caso Firma Feryn NV (7).
2012
discriminazione per associazione, molestia, risarcimento del danno
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