Commento alla pronuncia del Tribunale di Milano che ha affermato che la mancata costituzione del datore di lavoro ed il conseguente mancato assolvimento dell’onere di allegazione e di prova non puo` che integrare gli estremi della manifesta insussistenza della giusta causa addotta; ne derivano le conseguenze di cui all’art. 3, comma 2 d.lgs. n. 23/2015, ossia l’ordine di reintegrazione del ricorrente e la condanna della societa` al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento al ripristino del rapporto.
Titolo: | Sulla cd. "manifesta insussistenza della giusta causa" nel licenziamento individuale dopo il Jobs Act |
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2017 |
Rivista: | |
Abstract: | Commento alla pronuncia del Tribunale di Milano che ha affermato che la mancata costituzione del datore di lavoro ed il conseguente mancato assolvimento dell’onere di allegazione e di prova non puo` che integrare gli estremi della manifesta insussistenza della giusta causa addotta; ne derivano le conseguenze di cui all’art. 3, comma 2 d.lgs. n. 23/2015, ossia l’ordine di reintegrazione del ricorrente e la condanna della societa` al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento al ripristino del rapporto. |
Handle: | http://hdl.handle.net/11562/971281 |
Appare nelle tipologie: | 01.04 Nota a Sentenza |
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