Le Sezioni unite della suprema Corte, chiamate a stabilire se «alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione consegua, ed eventualmente a carico di chi, la condanna al pagamento delle spese del procedimento», affrontano nella sentenza in commento il presupposto del quesito, e cioè la ritenuta inammissibilità del ricorso presentato dall’avvocato iscritto nell’albo speciale della corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell’imputato, di fiducia o d’ufficio, non cassazionista. La conclusione cui pervengono, condivisibile per coerenza sistematica e funzionalità, è che l’impugnazione così proposta sia viceversa ammissibile.
Il difensore, di fiducia o d'ufficio, non cassazionista può nominare un sostituto abilitato al giudizio di legittimità: l'atto di ricorso è ammissibile.
Guido, Elisabetta
2016-01-01
Abstract
Le Sezioni unite della suprema Corte, chiamate a stabilire se «alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione consegua, ed eventualmente a carico di chi, la condanna al pagamento delle spese del procedimento», affrontano nella sentenza in commento il presupposto del quesito, e cioè la ritenuta inammissibilità del ricorso presentato dall’avvocato iscritto nell’albo speciale della corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell’imputato, di fiducia o d’ufficio, non cassazionista. La conclusione cui pervengono, condivisibile per coerenza sistematica e funzionalità, è che l’impugnazione così proposta sia viceversa ammissibile.File | Dimensione | Formato | |
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