Nell’ambito del procedimento penale, agli enti collettivi spettano diritti e facoltà riconosciuti alla persona offesa (artt. 91 ss. c.p.p.), potendo i medesimi esercitare l’azione civile nelle forme e secondo le modalità di cui agli artt. 74 ss. c.p.p. solo se direttamente danneggiati dal reato. La pronuncia in commento, nel dichiarare l’inammissibilità della costituzione di parte civile di diverse associazioni, sul presupposto che non costituisca danno risarcibile la mera lesione di un interesse di cui l’ente è portatore in base allo statuto, si connota come coerente rispetto al dato letterale e sistematico del codice di rito, nonostante l’interpretazione seguita si profili minoritaria nel panorama giurisprudenziale.
La costituzione di parte civile di enti e associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato: una perdurante forzatura normativa
Guido, Elisabetta
2016-01-01
Abstract
Nell’ambito del procedimento penale, agli enti collettivi spettano diritti e facoltà riconosciuti alla persona offesa (artt. 91 ss. c.p.p.), potendo i medesimi esercitare l’azione civile nelle forme e secondo le modalità di cui agli artt. 74 ss. c.p.p. solo se direttamente danneggiati dal reato. La pronuncia in commento, nel dichiarare l’inammissibilità della costituzione di parte civile di diverse associazioni, sul presupposto che non costituisca danno risarcibile la mera lesione di un interesse di cui l’ente è portatore in base allo statuto, si connota come coerente rispetto al dato letterale e sistematico del codice di rito, nonostante l’interpretazione seguita si profili minoritaria nel panorama giurisprudenziale.File | Dimensione | Formato | |
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