State and regional urban planning discipline has dealt on several occasions with the issue of areas for agricultural use. The areas with agricultural destination, in fact, have always been affected by the relationship between the owner and the use of the property as per art. 42, second paragraph, of the constitution. There is, in essence, a continuous alternation between the preference for rational land use, on the one hand, and the preference for building potentiality, on the other. The starting point of this analysis is the intervention of the regional legislator and the consequent development of the concept of urban specificity. Through the analysis of the rules contained in articles 41,42 and 44 of the constitution, it can be concluded that, even within the limits linked to the uncertain size of areas with an agricultural vocation in the current legislation, these areas seem likely to be protected through the recognition of the existence of a landscape vocation.

La disciplina urbanistica statale e regionale ha avuto modo di occuparsi a più riprese della tematica inerente alle aree con destinazione agricola. Queste ultime, anch’esse interessate dal rapporto tra soggetto proprietario ed utilizzo della proprietà di cui all’art. 42, secondo comma, cost., sono da sempre toccate dal continuo rimando tra i concetti di ‘razionale sfruttamento del suolo’, da un lato, e di ‘potenzialità edificatoria’, dall’altro. Attraverso un percorso che muove dall’intervento del legislatore regionale e dallo sviluppo del concetto di ‘specificità urbanistica’, passa attraverso la regolamentazione delle attività – in senso oggettivo e soggettivo – connesse a una data area del territorio, e conduce alla disciplina contenuta negli artt. 41, 42 e 44 cost., si perverrà alla conclusione che, pur nei limiti connessi all’incerta dimensione delle aree a vocazione agricola ricadenti nella disciplina della c.d. ‘zona E’, il vincolo derivante dall’agrarietà del fondo sembra poter essere concretamente rafforzato attraverso il riconoscimento dell’esistenza di una vocazione di tipo paesaggistico nelle aree a destinazione agricola.

Disciplina urbanistica in zona agricola e salvaguardia del territorio

Enrico Andreoli
2017-01-01

Abstract

State and regional urban planning discipline has dealt on several occasions with the issue of areas for agricultural use. The areas with agricultural destination, in fact, have always been affected by the relationship between the owner and the use of the property as per art. 42, second paragraph, of the constitution. There is, in essence, a continuous alternation between the preference for rational land use, on the one hand, and the preference for building potentiality, on the other. The starting point of this analysis is the intervention of the regional legislator and the consequent development of the concept of urban specificity. Through the analysis of the rules contained in articles 41,42 and 44 of the constitution, it can be concluded that, even within the limits linked to the uncertain size of areas with an agricultural vocation in the current legislation, these areas seem likely to be protected through the recognition of the existence of a landscape vocation.
2017
Urbanistica, zona agricola, tutela paesaggistica, zonizzazione
La disciplina urbanistica statale e regionale ha avuto modo di occuparsi a più riprese della tematica inerente alle aree con destinazione agricola. Queste ultime, anch’esse interessate dal rapporto tra soggetto proprietario ed utilizzo della proprietà di cui all’art. 42, secondo comma, cost., sono da sempre toccate dal continuo rimando tra i concetti di ‘razionale sfruttamento del suolo’, da un lato, e di ‘potenzialità edificatoria’, dall’altro. Attraverso un percorso che muove dall’intervento del legislatore regionale e dallo sviluppo del concetto di ‘specificità urbanistica’, passa attraverso la regolamentazione delle attività – in senso oggettivo e soggettivo – connesse a una data area del territorio, e conduce alla disciplina contenuta negli artt. 41, 42 e 44 cost., si perverrà alla conclusione che, pur nei limiti connessi all’incerta dimensione delle aree a vocazione agricola ricadenti nella disciplina della c.d. ‘zona E’, il vincolo derivante dall’agrarietà del fondo sembra poter essere concretamente rafforzato attraverso il riconoscimento dell’esistenza di una vocazione di tipo paesaggistico nelle aree a destinazione agricola.
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