La sentenza in commento si segnala per una serie di puntualizzazioni in tema di responsabilità dell’ente derivante da reato colposo: nella fattispecie, lesioni colpose per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro (artt. 25-septies d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e 590 comma 3 c.p.). Anzitutto, il Tribunale di Verona esclude l’applicabilità alla persona giuridica dell’istituto della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), poiché in tal caso l’addebito consiste in un illecito amministrativo e non in un fatto di reato. In secondo luogo, in aderenza con quanto stabilito nella giurisprudenza di legittimità a sezioni unite, si ribadisce come nei reati colposi il requisito dell’interesse o del vantaggio (art. 5 d. lgs. n. 231 del 2001) debba essere rapportato non già all’evento bensì alla stessa condotta colposa. Infine, in relazione alla sanzione pecuniaria da irrogare (art. 11 d. lgs. n. 231 del 2001), ai fini della determinazione del numero di quote viene valorizzata l’adozione ex post del modello di organizzazione e gestione; quanto poi al valore da attribuire a ciascuna quota il Tribunale tiene conto delle dimensioni dell’ente, delle sue potenzialità economiche e – contrariamente al dettato normativo – anche della gravità delle contestazioni.

Puntualizzazioni applicative in tema di accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente da reato connesso agli infortuni sul lavoro

Guido, Elisabetta
2015-01-01

Abstract

La sentenza in commento si segnala per una serie di puntualizzazioni in tema di responsabilità dell’ente derivante da reato colposo: nella fattispecie, lesioni colpose per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro (artt. 25-septies d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e 590 comma 3 c.p.). Anzitutto, il Tribunale di Verona esclude l’applicabilità alla persona giuridica dell’istituto della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), poiché in tal caso l’addebito consiste in un illecito amministrativo e non in un fatto di reato. In secondo luogo, in aderenza con quanto stabilito nella giurisprudenza di legittimità a sezioni unite, si ribadisce come nei reati colposi il requisito dell’interesse o del vantaggio (art. 5 d. lgs. n. 231 del 2001) debba essere rapportato non già all’evento bensì alla stessa condotta colposa. Infine, in relazione alla sanzione pecuniaria da irrogare (art. 11 d. lgs. n. 231 del 2001), ai fini della determinazione del numero di quote viene valorizzata l’adozione ex post del modello di organizzazione e gestione; quanto poi al valore da attribuire a ciascuna quota il Tribunale tiene conto delle dimensioni dell’ente, delle sue potenzialità economiche e – contrariamente al dettato normativo – anche della gravità delle contestazioni.
2015
responsabilità ente, infortuni sul lavoro
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