Dato il contrasto interpretativo esistente sul punto, la seconda sezione penale della Corte di cassazione chiede alle Sezioni unite di stabilire se sia ammissibile la richiesta di riesame contro il decreto di sequestro preventivo (art. 324 c.p.p.) proposta dal difensore di fiducia dell’ente in assenza di un previo atto formale di costituzione a norma dell’art. 39 d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Secondo un primo orientamento interpretativo la scelta dell’ente di non costituirsi non pregiudica il diritto del medesimo di presentare, tramite il proprio difensore, richiesta di riesame: il rinvio alle previsioni del codice di rito in quanto compatibili (art. 34 d. lgs. n. 231 del 2001) e l’estensione all’ente, sempre col limite di compatibilità, delle disposizioni codicistiche destinate all’imputato (art. 35 d. lgs. n. 231 del 2001) renderebbero, infatti, applicabili nel procedimento de societate gli artt. 257 e 324 c.p.p., che attribuiscono la titolarità del riesame al difensore sulla base della nomina fiduciaria (art. 96 c.p.p.), senza la necessità di una procura speciale (art. 100 c.p.p.). Per l’opinione contrastante, invece, il diritto dell’ente di presentare riesame deve considerarsi subordinato all’atto di costituzione ex art. 39: tale norma risulterebbe chiara nel comminare la sanzione dell’inammissibilità in assenza dell’atto di costituzione. Rilevato l’equivoco di tale esegesi – laddove ricollega l’inammissibilità alla mancanza dell’atto di costituzione quando invece l’art. 39 la prescrive in caso di atto di costituzione carente dei requisiti formali richiesti, perciò esistente – l’Autrice ritiene che il quesito debba essere risolto tutelando il diritto di difesa della societas, senza cioè creare la via obbligata della sua costituzione per quelle attività che non richiedono la partecipazione personale.

Rimessa alle Sezioni unite la questione dell’ammissibilità della richiesta di riesame contro il decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell’ente non costituitosi

Guido, Elisabetta
2015-01-01

Abstract

Dato il contrasto interpretativo esistente sul punto, la seconda sezione penale della Corte di cassazione chiede alle Sezioni unite di stabilire se sia ammissibile la richiesta di riesame contro il decreto di sequestro preventivo (art. 324 c.p.p.) proposta dal difensore di fiducia dell’ente in assenza di un previo atto formale di costituzione a norma dell’art. 39 d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Secondo un primo orientamento interpretativo la scelta dell’ente di non costituirsi non pregiudica il diritto del medesimo di presentare, tramite il proprio difensore, richiesta di riesame: il rinvio alle previsioni del codice di rito in quanto compatibili (art. 34 d. lgs. n. 231 del 2001) e l’estensione all’ente, sempre col limite di compatibilità, delle disposizioni codicistiche destinate all’imputato (art. 35 d. lgs. n. 231 del 2001) renderebbero, infatti, applicabili nel procedimento de societate gli artt. 257 e 324 c.p.p., che attribuiscono la titolarità del riesame al difensore sulla base della nomina fiduciaria (art. 96 c.p.p.), senza la necessità di una procura speciale (art. 100 c.p.p.). Per l’opinione contrastante, invece, il diritto dell’ente di presentare riesame deve considerarsi subordinato all’atto di costituzione ex art. 39: tale norma risulterebbe chiara nel comminare la sanzione dell’inammissibilità in assenza dell’atto di costituzione. Rilevato l’equivoco di tale esegesi – laddove ricollega l’inammissibilità alla mancanza dell’atto di costituzione quando invece l’art. 39 la prescrive in caso di atto di costituzione carente dei requisiti formali richiesti, perciò esistente – l’Autrice ritiene che il quesito debba essere risolto tutelando il diritto di difesa della societas, senza cioè creare la via obbligata della sua costituzione per quelle attività che non richiedono la partecipazione personale.
2015
ammissibilità, riesame, difensore, ente non costituitosi
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/954125
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