Commento a Cass., SS.UU., Sent. 28 aprile 2016 (dep. 6 luglio 2016), Pres. Canzio, Rel. Conti, Ric. Dasgupta, secondo cui la condanna in appello dell’imputato prosciolto in primo grado impone al giudice di procedere anche d’ufficio, a norma dell’art. 603 co. 3 c.p.p., a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado, sicché l’omissione integra di per sé un vizio di motivazione della sentenza di appello, ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio” di cui all’art. 533 co. 1 c.p.p., tale da imporre – eccetto i casi di inammissibilità del ricorso – l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell’art. 6, par. 3, lett. d) della Cedu.
Reformatio in peius in appello e processo equo (art. 6 CEDU): fisiologia e patologia secondo le Sezioni Unite
LORENZETTO, Elisa
2016-01-01
Abstract
Commento a Cass., SS.UU., Sent. 28 aprile 2016 (dep. 6 luglio 2016), Pres. Canzio, Rel. Conti, Ric. Dasgupta, secondo cui la condanna in appello dell’imputato prosciolto in primo grado impone al giudice di procedere anche d’ufficio, a norma dell’art. 603 co. 3 c.p.p., a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado, sicché l’omissione integra di per sé un vizio di motivazione della sentenza di appello, ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio” di cui all’art. 533 co. 1 c.p.p., tale da imporre – eccetto i casi di inammissibilità del ricorso – l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell’art. 6, par. 3, lett. d) della Cedu.File | Dimensione | Formato | |
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