Dopo una breve introduzione (1), dedicata al difficile ruolo della Corte costituzionale italiana, che durante l’attuale periodo di crisi economica e finanziaria è chiamata, al pari degli altri Tribunali costituzionali, ad impegnarsi in difficili equilibrismi ermeneutici in sede di bilanciamento degli opposti principî e diritti in gioco, viene affrontato il tema dell’adeguatezza dei trattamenti pensionistici (2), alla luce dell’interpretazione delle disposizioni costituzionali di diretto riferimento e della connessa giurisprudenza costituzionale. Il blocco della perequazione delle pensioni, introdotto dalla c.d. Riforma Fornero nel 2011, ha dato inizio ad una nuova serie di pronunce del Giudice delle leggi (3), che vengono analizzate dopo aver richiamato i caratteri essenziali della giurisprudenza costituzionale precedente. L’approccio diacronico, adottato per effettuare l’analisi giurisprudenziale, evidenzia bene i parametri e i principî costituzionali richiamati dalla Corte (4), consentendo anche di individuarne le tecniche argomentative e decisorie (5). Il saggio si conclude con alcune brevi riflessioni (6), dettate dal confronto tra la giurisprudenza della Corte e le decisioni del Comitato Europeo dei Diritti Sociali (CEDS) in subiecta materia; da esso emerge, tra l’altro, la tendenza a quello che è stato definito financial crisis bricolage: una contaminazione giurisprudenziale (volontaria o meno) che lascia scorgere i tratti comuni della giurisprudenza delle Corti europee e degli stessi organi di controllo internazionali, chiamati a vario titolo a pronunciarsi su casi pressoché identici. La case law mette però in piena evidenza come dal concetto (indeterminato) di ”adeguatezza” è inevitabile che si passi ad una o più concezioni di essa, cioè a standard più o meno elevati di tutela dei diritti sociali coinvolti, a seconda dell’interprete: legislatore, giudice od organo di controllo internazionale che sia. La vera sfida diventa allora il conseguimento della massima garanzia, cioè del maximum standard, per i diritti previdenziali dei soggetti coinvolti; sfida che si può vincere anche attraverso l’apporto ermeneutico di organi di controllo esterni, internazionali, come il Comitato Europeo dei Diritti Sociali.

La Corte costituzionale e l'adeguatezza delle pensioni al tempo della crisi

GUIGLIA, Giovanni
2016-01-01

Abstract

Dopo una breve introduzione (1), dedicata al difficile ruolo della Corte costituzionale italiana, che durante l’attuale periodo di crisi economica e finanziaria è chiamata, al pari degli altri Tribunali costituzionali, ad impegnarsi in difficili equilibrismi ermeneutici in sede di bilanciamento degli opposti principî e diritti in gioco, viene affrontato il tema dell’adeguatezza dei trattamenti pensionistici (2), alla luce dell’interpretazione delle disposizioni costituzionali di diretto riferimento e della connessa giurisprudenza costituzionale. Il blocco della perequazione delle pensioni, introdotto dalla c.d. Riforma Fornero nel 2011, ha dato inizio ad una nuova serie di pronunce del Giudice delle leggi (3), che vengono analizzate dopo aver richiamato i caratteri essenziali della giurisprudenza costituzionale precedente. L’approccio diacronico, adottato per effettuare l’analisi giurisprudenziale, evidenzia bene i parametri e i principî costituzionali richiamati dalla Corte (4), consentendo anche di individuarne le tecniche argomentative e decisorie (5). Il saggio si conclude con alcune brevi riflessioni (6), dettate dal confronto tra la giurisprudenza della Corte e le decisioni del Comitato Europeo dei Diritti Sociali (CEDS) in subiecta materia; da esso emerge, tra l’altro, la tendenza a quello che è stato definito financial crisis bricolage: una contaminazione giurisprudenziale (volontaria o meno) che lascia scorgere i tratti comuni della giurisprudenza delle Corti europee e degli stessi organi di controllo internazionali, chiamati a vario titolo a pronunciarsi su casi pressoché identici. La case law mette però in piena evidenza come dal concetto (indeterminato) di ”adeguatezza” è inevitabile che si passi ad una o più concezioni di essa, cioè a standard più o meno elevati di tutela dei diritti sociali coinvolti, a seconda dell’interprete: legislatore, giudice od organo di controllo internazionale che sia. La vera sfida diventa allora il conseguimento della massima garanzia, cioè del maximum standard, per i diritti previdenziali dei soggetti coinvolti; sfida che si può vincere anche attraverso l’apporto ermeneutico di organi di controllo esterni, internazionali, come il Comitato Europeo dei Diritti Sociali.
2016
Giurisprudenza della Corte costituzionale, adeguatezza dei trattamenti pensionistici, adeguatezza delle pensioni
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/949312
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