La nota affronta un tema oggetto di attenzione da parte di diverse discipline giuridiche: i danni punitivi nel diritto del lavoro. Il giudice di rinvio spagnolo chiede alla Corte di giustizia conferma della valenza esemplare di una condanna nella materia del licenziamento discriminatorio e ottiene una risposta che non spiega cosa comprendere tra le voci del risarcimento integrale del danno subito dalla lavoratrice discriminata. Anche nell’ordinamento italiano in cui non sono ammessi i punitive damages, la discussione è piuttosto accesa alimentata indirettamente dalla Cassazione che di recente è stata chiamata a pronunciarsi su astreinte e risarcimenti riconosciuti in Stati esteri che, oltre alla funzione compensativa, risultino correlati a sanzioni per il responsabile dell’illecito. L’assioma che il danno non può e non deve essere risarcito in misura superiore alla mera riparazione (anche laddove risulti qualificato come morale), è sottoposto a diverse tensioni interpretative. A seguito della pronuncia della Corte UE sono solo rinviate quelle derivanti dalla dissuasività del risarcimento collegato alla violazione dei divieti di discriminazione ex dir. 2006/54/CE.

Sul risarcimento "dissuasivo" del danno da discriminazione nel diritto UE

Calafà, Laura
2016-01-01

Abstract

La nota affronta un tema oggetto di attenzione da parte di diverse discipline giuridiche: i danni punitivi nel diritto del lavoro. Il giudice di rinvio spagnolo chiede alla Corte di giustizia conferma della valenza esemplare di una condanna nella materia del licenziamento discriminatorio e ottiene una risposta che non spiega cosa comprendere tra le voci del risarcimento integrale del danno subito dalla lavoratrice discriminata. Anche nell’ordinamento italiano in cui non sono ammessi i punitive damages, la discussione è piuttosto accesa alimentata indirettamente dalla Cassazione che di recente è stata chiamata a pronunciarsi su astreinte e risarcimenti riconosciuti in Stati esteri che, oltre alla funzione compensativa, risultino correlati a sanzioni per il responsabile dell’illecito. L’assioma che il danno non può e non deve essere risarcito in misura superiore alla mera riparazione (anche laddove risulti qualificato come morale), è sottoposto a diverse tensioni interpretative. A seguito della pronuncia della Corte UE sono solo rinviate quelle derivanti dalla dissuasività del risarcimento collegato alla violazione dei divieti di discriminazione ex dir. 2006/54/CE.
2016
Danni punitivi Diritto del lavoro Divieti di discriminazione in base al genere Licenziamento discriminatorio
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/946921
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