La nota affronta un tema oggetto di attenzione da parte di diverse discipline giuridiche: i danni punitivi nel diritto del lavoro. Il giudice di rinvio spagnolo chiede alla Corte di giustizia conferma della valenza esemplare di una condanna nella materia del licenziamento discriminatorio e ottiene una risposta che non spiega cosa comprendere tra le voci del risarcimento integrale del danno subito dalla lavoratrice discriminata. Anche nell’ordinamento italiano in cui non sono ammessi i punitive damages, la discussione è piuttosto accesa alimentata indirettamente dalla Cassazione che di recente è stata chiamata a pronunciarsi su astreinte e risarcimenti riconosciuti in Stati esteri che, oltre alla funzione compensativa, risultino correlati a sanzioni per il responsabile dell’illecito. L’assioma che il danno non può e non deve essere risarcito in misura superiore alla mera riparazione (anche laddove risulti qualificato come morale), è sottoposto a diverse tensioni interpretative. A seguito della pronuncia della Corte UE sono solo rinviate quelle derivanti dalla dissuasività del risarcimento collegato alla violazione dei divieti di discriminazione ex dir. 2006/54/CE.
Sul risarcimento "dissuasivo" del danno da discriminazione nel diritto UE
Calafà, Laura
2016-01-01
Abstract
La nota affronta un tema oggetto di attenzione da parte di diverse discipline giuridiche: i danni punitivi nel diritto del lavoro. Il giudice di rinvio spagnolo chiede alla Corte di giustizia conferma della valenza esemplare di una condanna nella materia del licenziamento discriminatorio e ottiene una risposta che non spiega cosa comprendere tra le voci del risarcimento integrale del danno subito dalla lavoratrice discriminata. Anche nell’ordinamento italiano in cui non sono ammessi i punitive damages, la discussione è piuttosto accesa alimentata indirettamente dalla Cassazione che di recente è stata chiamata a pronunciarsi su astreinte e risarcimenti riconosciuti in Stati esteri che, oltre alla funzione compensativa, risultino correlati a sanzioni per il responsabile dell’illecito. L’assioma che il danno non può e non deve essere risarcito in misura superiore alla mera riparazione (anche laddove risulti qualificato come morale), è sottoposto a diverse tensioni interpretative. A seguito della pronuncia della Corte UE sono solo rinviate quelle derivanti dalla dissuasività del risarcimento collegato alla violazione dei divieti di discriminazione ex dir. 2006/54/CE.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.