Nota a Cass. pen., sez. II, 6 marzo 2012, n. 13423, secondo cui ai fini dell'emissione di un decreto di sequestro ex art. 253 c.p.p. è sufficiente che emerga il mero fumus di reato. Ogni ulteriore valutazione sull'effettivo ricorrere del reato ipotizzato, sui suoi autori, sulla sua esatta qualificazione giuridica e sulle sue precise coordinate topico-temporali, appartiene al prosieguo di cognizione del merito.

Appropriazione indebita di documenti societari: il fumus e le conseguenze

LORENZETTO, Elisa;
2012-01-01

Abstract

Nota a Cass. pen., sez. II, 6 marzo 2012, n. 13423, secondo cui ai fini dell'emissione di un decreto di sequestro ex art. 253 c.p.p. è sufficiente che emerga il mero fumus di reato. Ogni ulteriore valutazione sull'effettivo ricorrere del reato ipotizzato, sui suoi autori, sulla sua esatta qualificazione giuridica e sulle sue precise coordinate topico-temporali, appartiene al prosieguo di cognizione del merito.
2012
Appropriazione indebita; documenti societari; fumus
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/888985
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