Il commento analizza la fattispecie del contratto a termine di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Secondo parte della più recente giurisprudenza di merito tale ipotesi di lavoro a termine, previsto dall’art. 8 comma secondo della legge 23 luglio 1991 n. 223, prescinde dalle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo previste dal d. lgs n. 368/2001. Detta interpretazione deriva dall’esclusione di tale fattispecie dall’ambito di applicazione del d. lgs. n. 368/2001 e dalla necessità di reintrodurre i soggetti iscritti nelle liste di mobilità nel mondo del lavoro. Si riporta un precedente di segno opposto.
Tribunale di Bolzano, 24 novembre 2009
LANZINGER, Carlo
2010-01-01
Abstract
Il commento analizza la fattispecie del contratto a termine di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Secondo parte della più recente giurisprudenza di merito tale ipotesi di lavoro a termine, previsto dall’art. 8 comma secondo della legge 23 luglio 1991 n. 223, prescinde dalle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo previste dal d. lgs n. 368/2001. Detta interpretazione deriva dall’esclusione di tale fattispecie dall’ambito di applicazione del d. lgs. n. 368/2001 e dalla necessità di reintrodurre i soggetti iscritti nelle liste di mobilità nel mondo del lavoro. Si riporta un precedente di segno opposto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.