Il commento analizza la fattispecie del contratto a termine di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Secondo parte della più recente giurisprudenza di merito tale ipotesi di lavoro a termine, previsto dall’art. 8 comma secondo della legge 23 luglio 1991 n. 223, prescinde dalle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo previste dal d. lgs n. 368/2001. Detta interpretazione deriva dall’esclusione di tale fattispecie dall’ambito di applicazione del d. lgs. n. 368/2001 e dalla necessità di reintrodurre i soggetti iscritti nelle liste di mobilità nel mondo del lavoro. Si riporta un precedente di segno opposto.

Tribunale di Bolzano, 24 novembre 2009

LANZINGER, Carlo
2010-01-01

Abstract

Il commento analizza la fattispecie del contratto a termine di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Secondo parte della più recente giurisprudenza di merito tale ipotesi di lavoro a termine, previsto dall’art. 8 comma secondo della legge 23 luglio 1991 n. 223, prescinde dalle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo previste dal d. lgs n. 368/2001. Detta interpretazione deriva dall’esclusione di tale fattispecie dall’ambito di applicazione del d. lgs. n. 368/2001 e dalla necessità di reintrodurre i soggetti iscritti nelle liste di mobilità nel mondo del lavoro. Si riporta un precedente di segno opposto.
2010
Lavoro subordinato; Contratto a tempo determinato; Art. 1 d. lgs. n. 368/2001; Art. 8 comma 2 legge n. 223/1991; Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità; Conversione rapporto; Esclusione
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/878046
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