Il commento analizza la fattispecie del contratto a termine di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Secondo parte della più recente giurisprudenza di merito tale ipotesi di lavoro a termine, previsto dall’art. 8 comma secondo della legge 23 luglio 1991 n. 223, prescinde dalle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo previste dal d. lgs n. 368/2001. Detta interpretazione deriva dall’esclusione di tale fattispecie dall’ambito di applicazione del d. lgs. n. 368/2001 e dalla necessità di reintrodurre i soggetti iscritti nelle liste di mobilità nel mondo del lavoro. Si riporta un precedente di segno opposto.
Titolo: | Tribunale di Bolzano, 24 novembre 2009 |
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2010 |
Rivista: | |
Abstract: | Il commento analizza la fattispecie del contratto a termine di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Secondo parte della più recente giurisprudenza di merito tale ipotesi di lavoro a termine, previsto dall’art. 8 comma secondo della legge 23 luglio 1991 n. 223, prescinde dalle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo previste dal d. lgs n. 368/2001. Detta interpretazione deriva dall’esclusione di tale fattispecie dall’ambito di applicazione del d. lgs. n. 368/2001 e dalla necessità di reintrodurre i soggetti iscritti nelle liste di mobilità nel mondo del lavoro. Si riporta un precedente di segno opposto. |
Handle: | http://hdl.handle.net/11562/878046 |
Appare nelle tipologie: | 01.04 Nota a Sentenza |