La disciplina del sequestro preventivo applicabile all’ente si completa mercé il rinvio alle disposizioni codicistiche dettate per l’omologa misura reale (art. 321 c.p.p.), ferma restando la verifica di compatibilità. Tale regolamentazione ha fatto ritenere di poter ricavare la nozione dei presupposti della cautela contra societatem – non espressamente previsti nell’art. 53 d. lgs. n. 231 del 2001 – dagli approdi giurisprudenziali formatisi con riguardo al sequestro preventivo del codice di rito. Si è, quindi, affermato che il fumus commissi delicti si sostanzia nella configurabilità astratta dell’illecito contestato all’ente mentre il periculum in mora coincide con la pericolosità intrinseca del bene da apprendere. Attraverso la valorizzazione delle caratteristiche della cautela preventiva pensata per la persona giuridica, prima fra tutte quella di assicurare la futura esecuzione della confisca-sanzione, la Corte, con la sentenza in commento, ridefinisce il presupposto del fumus statuendo che lo stesso è integrato dai gravi indizi di responsabilità dell’ente al pari di quanto stabilito per le misure cautelari interdittive (art. 45 d. lgs. n. 231 del 2001). La correttezza dell’esegesi adottata rende condivisibile tale mutata conclusione, benché opinabile rimanga il consolidarsi dell’orientamento circa il contenuto del periculum cautelare.

Fumus commissi delicti "allargato" per il sequestro preventivo destinato all'ente

Guido, Elisabetta
2013-01-01

Abstract

La disciplina del sequestro preventivo applicabile all’ente si completa mercé il rinvio alle disposizioni codicistiche dettate per l’omologa misura reale (art. 321 c.p.p.), ferma restando la verifica di compatibilità. Tale regolamentazione ha fatto ritenere di poter ricavare la nozione dei presupposti della cautela contra societatem – non espressamente previsti nell’art. 53 d. lgs. n. 231 del 2001 – dagli approdi giurisprudenziali formatisi con riguardo al sequestro preventivo del codice di rito. Si è, quindi, affermato che il fumus commissi delicti si sostanzia nella configurabilità astratta dell’illecito contestato all’ente mentre il periculum in mora coincide con la pericolosità intrinseca del bene da apprendere. Attraverso la valorizzazione delle caratteristiche della cautela preventiva pensata per la persona giuridica, prima fra tutte quella di assicurare la futura esecuzione della confisca-sanzione, la Corte, con la sentenza in commento, ridefinisce il presupposto del fumus statuendo che lo stesso è integrato dai gravi indizi di responsabilità dell’ente al pari di quanto stabilito per le misure cautelari interdittive (art. 45 d. lgs. n. 231 del 2001). La correttezza dell’esegesi adottata rende condivisibile tale mutata conclusione, benché opinabile rimanga il consolidarsi dell’orientamento circa il contenuto del periculum cautelare.
2013
sequestro preventivo ente
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/878037
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