Il giudizio da cui muove il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in esame riguarda il caso di una pubblica dipendente del Land Niedersachsen che, dopo tre anni di lavoro a regime di tempo pieno durante i quali, a causa di un congedo di maternità seguito da un congedo parentale, non ha potuto fruire di tutte le ferie annuali maturate, concorda con il proprio datore di lavoro la trasformazione del contratto in un part-time verticale. Dopo la trasformazione del contratto il Land riproporziona pro rata temporis le ferie maturate, ma non godute, dalla lavoratrice nel biennio precedente. Confermando quanto statuito nella sentenza Zentralbetriebsrat, i giudici di Lussemburgo chiariscono che «l’utilizzazione delle ferie annuali in un momento successivo al periodo di riferimento non ha alcun nesso con l’orario di lavoro prestato dal lavoratore in occasione di tale periodo ulteriore» e la diminuzione dell’orario nel passaggio ad un part-time non può pertanto «ridurre il diritto alle ferie annuali maturate dal lavoratore nel periodo di attività lavorativa a tempo pieno»

Il principio di effettività del diritto alle ferie in caso di trasformazione del contratto a part-time

PERUZZI, Marco
2014-01-01

Abstract

Il giudizio da cui muove il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in esame riguarda il caso di una pubblica dipendente del Land Niedersachsen che, dopo tre anni di lavoro a regime di tempo pieno durante i quali, a causa di un congedo di maternità seguito da un congedo parentale, non ha potuto fruire di tutte le ferie annuali maturate, concorda con il proprio datore di lavoro la trasformazione del contratto in un part-time verticale. Dopo la trasformazione del contratto il Land riproporziona pro rata temporis le ferie maturate, ma non godute, dalla lavoratrice nel biennio precedente. Confermando quanto statuito nella sentenza Zentralbetriebsrat, i giudici di Lussemburgo chiariscono che «l’utilizzazione delle ferie annuali in un momento successivo al periodo di riferimento non ha alcun nesso con l’orario di lavoro prestato dal lavoratore in occasione di tale periodo ulteriore» e la diminuzione dell’orario nel passaggio ad un part-time non può pertanto «ridurre il diritto alle ferie annuali maturate dal lavoratore nel periodo di attività lavorativa a tempo pieno»
2014
part-time; Principio di non discriminazione; Effettività dei diritti sociali; diritto alle ferie
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