L’art. 6, § 1, della CEDU sancisce il diritto di ognuno a essere giudicato da un tribunale indipendente e imparziale. Un ricorso promosso da un magistrato contro lo Stato italiano ha lamentato la violazione di tale articolo a proposito della Sezione disciplinare del CSM, perché la disciplina del sistema di elezione dei componenti «togati» del CSM indurrebbe l’elettorato a votare i candidati «in funzione della loro appartenenza alle varie correnti» della magistratura. Dopo avere illustrato criticamente il ricorso, lo scritto analizza la sentenza del 9 luglio 2013 (causa «Di Giovanni c. Italia»), con cui la Corte EDU lo ha respinto rifacendosi alla precedente giurisprudenza in tema di indipendenza e imparzialità degli organi giudicanti. In particolare, la Corte ha argomentato che la Sezione disciplinare è un giudice indipendente per le modalità di elezione dei suoi componenti, per la durata del mandato istituzionale e per l’assenza di «rapporti di dipendenza gerarchica o di altro tipo» dei predetti componenti nei confronti dei «loro pari»; inoltre, che è imparziale perché è stata riscontrata la mancanza di manifestazioni di pregiudizio verso la ricorrente da parte dei componenti della Sezione disciplinare e di elementi oggettivi che possano mettere in dubbio la stessa imparzialità. Quanto alla presenza delle correnti nel CSM, la Corte ha convincentemente sostenuto che, se i consiglieri «togati» vengono eletti grazie al loro appoggio, ciò non significa che essi svolgano le funzioni istituzionali con un vincolo di mandato. Rimane però il fatto che le correnti esercitano un’influenza eccessiva sull’attività del CSM. Di qui il problema — che viene preso in considerazione nella parte finale dello scritto — della modifica del sistema di elezione dei membri «togati» del CSM, in relazione al quale si osserva conclusivamente che i sistemi elettorali hanno una limitata capacità d’incidenza sulla rappresentanza, e non vi è sistema che offra la certezza di ridimensionare le correnti. Più utile a tal fine potrebbe essere una modifica della composizione del CSM che aumentasse il numero dei «laici», che, per avere effetti positivi sul funzionamento dell'organo, dovrebbe però accompagnarsi alla loro crescita sul piano «culturale».

Il diritto a un giudice indipendente e imparziale previsto dalla CEDU e la Sezione disciplinare del CSM (a proposito del caso «Di Giovanni c. Italia»)

FERRI, Giampietro
Writing – Original Draft Preparation
2014-01-01

Abstract

L’art. 6, § 1, della CEDU sancisce il diritto di ognuno a essere giudicato da un tribunale indipendente e imparziale. Un ricorso promosso da un magistrato contro lo Stato italiano ha lamentato la violazione di tale articolo a proposito della Sezione disciplinare del CSM, perché la disciplina del sistema di elezione dei componenti «togati» del CSM indurrebbe l’elettorato a votare i candidati «in funzione della loro appartenenza alle varie correnti» della magistratura. Dopo avere illustrato criticamente il ricorso, lo scritto analizza la sentenza del 9 luglio 2013 (causa «Di Giovanni c. Italia»), con cui la Corte EDU lo ha respinto rifacendosi alla precedente giurisprudenza in tema di indipendenza e imparzialità degli organi giudicanti. In particolare, la Corte ha argomentato che la Sezione disciplinare è un giudice indipendente per le modalità di elezione dei suoi componenti, per la durata del mandato istituzionale e per l’assenza di «rapporti di dipendenza gerarchica o di altro tipo» dei predetti componenti nei confronti dei «loro pari»; inoltre, che è imparziale perché è stata riscontrata la mancanza di manifestazioni di pregiudizio verso la ricorrente da parte dei componenti della Sezione disciplinare e di elementi oggettivi che possano mettere in dubbio la stessa imparzialità. Quanto alla presenza delle correnti nel CSM, la Corte ha convincentemente sostenuto che, se i consiglieri «togati» vengono eletti grazie al loro appoggio, ciò non significa che essi svolgano le funzioni istituzionali con un vincolo di mandato. Rimane però il fatto che le correnti esercitano un’influenza eccessiva sull’attività del CSM. Di qui il problema — che viene preso in considerazione nella parte finale dello scritto — della modifica del sistema di elezione dei membri «togati» del CSM, in relazione al quale si osserva conclusivamente che i sistemi elettorali hanno una limitata capacità d’incidenza sulla rappresentanza, e non vi è sistema che offra la certezza di ridimensionare le correnti. Più utile a tal fine potrebbe essere una modifica della composizione del CSM che aumentasse il numero dei «laici», che, per avere effetti positivi sul funzionamento dell'organo, dovrebbe però accompagnarsi alla loro crescita sul piano «culturale».
2014
Consiglio Superiore della Magistratura, Sezione disciplinare, magistrati, indipendenza, imparzialità, correnti della magistratura, Convenzione europea dei diritti dell'uomo
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