a) Risarcibilità del danno non patrimoniale ai familiari stranieri residenti all’estero. Sul punto la sentenza in commento, senza introdurre nulla di nuovo, conferma la risarcibilità del danno non patrimoniale iure proprio, una volta raggiunta la prova della relazione familiare, di per sè sufficiente a giustificare la tutela risarcitoria per la sua idoneità a fondare una relazione degna di tutela con il bene protetto. b) Ammissibilità della domanda di risarcimento e condizione di reciprocità ex art. 16 disp. prel. c.c. Il Tribunale di Torino subordina l’ammissibilità della domanda di risarcimento alla sussistenza delle condizioni di reciprocità di cui all’art. 16 disp. prel. c.c., dato che gli attori risiedevano in Albania, trascurando un orientamento costante delle giurisprudenza che ritiene che tale condizione non sia necessaria quando il diritto azionato rientri nel campo dei diritti inviolabili della persona, protetti a livello costituzionale, in quanto una interpretazione diversa si risolverebbe in una limitazione della tutela, accordata dalla Carta fondamentale a quei diritti, che certamente non può essere fatta discendere da una norma di legge ordinaria, qual e` anche il citato art. 16 disp. prel. codice civile. I familiari del defunto avevano effettivamente agito iure proprio, ma il diritto da loro azionato era strettamente connesso con la perdita del bene - vita, costituzionalmente tutelato, del loro congiunto. c) Liquidazione del danno iure proprio commisurata al contesto economico. Questa pronuncia ha destato scalpore poichè, dopo aver previamente proceduto a definire il quantum liquidabile secondo i parametri in uso ritenuti più adeguati a ristorare il pregiudizio subito, il Giudice torinese ha precisato che i valori espressi in tali tabelle non debbono essere considerati come fissi, ma possono essere ‘‘adeguati’’, nel senso di alzati o abbassati, a seconda della situazione concreta, tenendo conto di tutte le circostanze utili ai fini della ‘‘soggettivizzazione’’del ristoro. Il risarcimento del danno, infatti, nel nostro sistema, mira alla riparazione dei pregiudizi subiti, così che appare corretto rapportare l’ammontare del risarcimento alla realtà socio - economica in cui vivono i danneggiati, tenendo conto dell’entità delle ‘‘soddisfazioni compensative’’che i danneggiati medesimi possono trarre dall’impiego della somma ricevuta nel luogo in cui il denaro è destinato ad essere speso e non già della nazionalità del risarcito, come erroneamente da taluni inteso

Infortunio mortale e risarcimento in favore dei familiari stranieri residenti all’estero

RICCIARDI, Giulio
2011-01-01

Abstract

a) Risarcibilità del danno non patrimoniale ai familiari stranieri residenti all’estero. Sul punto la sentenza in commento, senza introdurre nulla di nuovo, conferma la risarcibilità del danno non patrimoniale iure proprio, una volta raggiunta la prova della relazione familiare, di per sè sufficiente a giustificare la tutela risarcitoria per la sua idoneità a fondare una relazione degna di tutela con il bene protetto. b) Ammissibilità della domanda di risarcimento e condizione di reciprocità ex art. 16 disp. prel. c.c. Il Tribunale di Torino subordina l’ammissibilità della domanda di risarcimento alla sussistenza delle condizioni di reciprocità di cui all’art. 16 disp. prel. c.c., dato che gli attori risiedevano in Albania, trascurando un orientamento costante delle giurisprudenza che ritiene che tale condizione non sia necessaria quando il diritto azionato rientri nel campo dei diritti inviolabili della persona, protetti a livello costituzionale, in quanto una interpretazione diversa si risolverebbe in una limitazione della tutela, accordata dalla Carta fondamentale a quei diritti, che certamente non può essere fatta discendere da una norma di legge ordinaria, qual e` anche il citato art. 16 disp. prel. codice civile. I familiari del defunto avevano effettivamente agito iure proprio, ma il diritto da loro azionato era strettamente connesso con la perdita del bene - vita, costituzionalmente tutelato, del loro congiunto. c) Liquidazione del danno iure proprio commisurata al contesto economico. Questa pronuncia ha destato scalpore poichè, dopo aver previamente proceduto a definire il quantum liquidabile secondo i parametri in uso ritenuti più adeguati a ristorare il pregiudizio subito, il Giudice torinese ha precisato che i valori espressi in tali tabelle non debbono essere considerati come fissi, ma possono essere ‘‘adeguati’’, nel senso di alzati o abbassati, a seconda della situazione concreta, tenendo conto di tutte le circostanze utili ai fini della ‘‘soggettivizzazione’’del ristoro. Il risarcimento del danno, infatti, nel nostro sistema, mira alla riparazione dei pregiudizi subiti, così che appare corretto rapportare l’ammontare del risarcimento alla realtà socio - economica in cui vivono i danneggiati, tenendo conto dell’entità delle ‘‘soddisfazioni compensative’’che i danneggiati medesimi possono trarre dall’impiego della somma ricevuta nel luogo in cui il denaro è destinato ad essere speso e non già della nazionalità del risarcito, come erroneamente da taluni inteso
2011
Infortunio mortale sul lavoro; Cittadino straniero; Impresa italiana all’estero; Risarcimento del danno non patrimoniale ai familiari stranieri residenti all’estero
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