La normativa compresa nel quesito referendario può essere cambiata dal legislatore. Tuttavia, come ha stabilito la Corte costituzionale, il referendum abrogativo deve svolgersi sulla «nuova disciplina legislativa» quando essa non abbia modificato «né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti» (sentenza n. 68 del 1978).Dopo la dichiarazione di ammissibilità della richiesta referendaria sul nucleare, il Parlamento ha abrogato tutta la normativa oggetto del referendum, introducendo però disposizioni che hanno fatto seriamente dubitare della volontà del legislatore di rinunciare alla produzione di energia nucleare. Con l’ordinanza 1-3 giugno 2011, l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione ha disposto il trasferimento della richiesta di abrogazione referendaria sulle disposizioni di cui all’art. 5, commi 1 e 8, del decreto legge n. 34 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 75 del 2011. L’Ufficio centrale ha motivato la propria decisione affermando che la nuova disciplina «dà luogo a una flessibile politica dell’energia che include e non esclude» la produzione di energia nucleare e vanifica il fine abrogativo della proposta referendaria.Ma la legislazione «sopravvenuta», impedendo l'edificazione di nuove centrali nucleari, ha creato in realtà una situazione normativa sostanzialmente diversa dalla precedente.La decisione corretta avrebbe pertanto dovuto essere quella di dichiarare che le operazioni referendarie non hanno più corso (art. 39 della legge n. 352 del 1970).Va, comunque, osservato che il comportamento dell’organo rappresentativo che abroghi e/o modifichi la normativa sottoposta a referendum per evitare la verifica popolare e nello stesso tempo si prepari ad intervenire per ripristinare la situazione preesistente, tendendo a eludere la Costituzione, suscita non poche perplessità sotto il profilo della correttezza costituzionale.

Richiesta referendaria e nuova disciplina legislativa (a proposito dell'ordinanza con cui l'Ufficio centrale per il referendum ha disposto il «trasferimento» del quesito sul nucleare)

FERRI, Giampietro
Writing – Original Draft Preparation
2011-01-01

Abstract

La normativa compresa nel quesito referendario può essere cambiata dal legislatore. Tuttavia, come ha stabilito la Corte costituzionale, il referendum abrogativo deve svolgersi sulla «nuova disciplina legislativa» quando essa non abbia modificato «né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti» (sentenza n. 68 del 1978).Dopo la dichiarazione di ammissibilità della richiesta referendaria sul nucleare, il Parlamento ha abrogato tutta la normativa oggetto del referendum, introducendo però disposizioni che hanno fatto seriamente dubitare della volontà del legislatore di rinunciare alla produzione di energia nucleare. Con l’ordinanza 1-3 giugno 2011, l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione ha disposto il trasferimento della richiesta di abrogazione referendaria sulle disposizioni di cui all’art. 5, commi 1 e 8, del decreto legge n. 34 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 75 del 2011. L’Ufficio centrale ha motivato la propria decisione affermando che la nuova disciplina «dà luogo a una flessibile politica dell’energia che include e non esclude» la produzione di energia nucleare e vanifica il fine abrogativo della proposta referendaria.Ma la legislazione «sopravvenuta», impedendo l'edificazione di nuove centrali nucleari, ha creato in realtà una situazione normativa sostanzialmente diversa dalla precedente.La decisione corretta avrebbe pertanto dovuto essere quella di dichiarare che le operazioni referendarie non hanno più corso (art. 39 della legge n. 352 del 1970).Va, comunque, osservato che il comportamento dell’organo rappresentativo che abroghi e/o modifichi la normativa sottoposta a referendum per evitare la verifica popolare e nello stesso tempo si prepari ad intervenire per ripristinare la situazione preesistente, tendendo a eludere la Costituzione, suscita non poche perplessità sotto il profilo della correttezza costituzionale.
2011
referendum abrogativo; richiesta referendaria; nuova disciplina legislativa; Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione; trasferimento del quesito
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/374810
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