La nota analizza la sentenza della Corte E.D.U. Haas contro Svizzera in ordine ai seguenti profili: la configurazione del diritto di decidere come e quando porre fine alla propria vita come profilo del diritto al rispetto della vita privata; il diritto al suicidio assistito in caso di malattia mentale e il rapporto tra vita e libertà nella giurisprudenza della Corte E.D.U. mediante un richiamo alla sentenza Pretty. Secondo la sentenza Haas contro Svizzera la tutela della vita è anche tutela della qualità della vita mediandosi con il diritto al rispetto della vita privata, garantito dall'art. 8 della CEDU. Il punto che bilancia detti valori è dato da una volontà libera di morire che sia certificata da una ricetta medica. La legge svizzera che stabilisce l'obbligo di autorizzazione medica in questi casi è, secondo i giudici di Strasburgo, conforme alla CEDU. Da ciò deriva come la persona colpita da disturbo bipolare abbia difficoltà a soddisfare il proprio diritto a morire dal momento che la stessa sussistenza di una malattia psichica potrebbe fare presupporre che la richiesta di suicidio assistito non sia espressa in modo libero.
Note a margine di Corte E.D.U. Haas contro Svizzera
BUTTURINI, Daniele
2011-01-01
Abstract
La nota analizza la sentenza della Corte E.D.U. Haas contro Svizzera in ordine ai seguenti profili: la configurazione del diritto di decidere come e quando porre fine alla propria vita come profilo del diritto al rispetto della vita privata; il diritto al suicidio assistito in caso di malattia mentale e il rapporto tra vita e libertà nella giurisprudenza della Corte E.D.U. mediante un richiamo alla sentenza Pretty. Secondo la sentenza Haas contro Svizzera la tutela della vita è anche tutela della qualità della vita mediandosi con il diritto al rispetto della vita privata, garantito dall'art. 8 della CEDU. Il punto che bilancia detti valori è dato da una volontà libera di morire che sia certificata da una ricetta medica. La legge svizzera che stabilisce l'obbligo di autorizzazione medica in questi casi è, secondo i giudici di Strasburgo, conforme alla CEDU. Da ciò deriva come la persona colpita da disturbo bipolare abbia difficoltà a soddisfare il proprio diritto a morire dal momento che la stessa sussistenza di una malattia psichica potrebbe fare presupporre che la richiesta di suicidio assistito non sia espressa in modo libero.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.