La nota analizza la sentenza della Corte E.D.U. Haas contro Svizzera in ordine ai seguenti profili: la configurazione del diritto di decidere come e quando porre fine alla propria vita come profilo del diritto al rispetto della vita privata; il diritto al suicidio assistito in caso di malattia mentale e il rapporto tra vita e libertà nella giurisprudenza della Corte E.D.U. mediante un richiamo alla sentenza Pretty. Secondo la sentenza Haas contro Svizzera la tutela della vita è anche tutela della qualità della vita mediandosi con il diritto al rispetto della vita privata, garantito dall'art. 8 della CEDU. Il punto che bilancia detti valori è dato da una volontà libera di morire che sia certificata da una ricetta medica. La legge svizzera che stabilisce l'obbligo di autorizzazione medica in questi casi è, secondo i giudici di Strasburgo, conforme alla CEDU. Da ciò deriva come la persona colpita da disturbo bipolare abbia difficoltà a soddisfare il proprio diritto a morire dal momento che la stessa sussistenza di una malattia psichica potrebbe fare presupporre che la richiesta di suicidio assistito non sia espressa in modo libero.

Note a margine di Corte E.D.U. Haas contro Svizzera

BUTTURINI, Daniele
2011-01-01

Abstract

La nota analizza la sentenza della Corte E.D.U. Haas contro Svizzera in ordine ai seguenti profili: la configurazione del diritto di decidere come e quando porre fine alla propria vita come profilo del diritto al rispetto della vita privata; il diritto al suicidio assistito in caso di malattia mentale e il rapporto tra vita e libertà nella giurisprudenza della Corte E.D.U. mediante un richiamo alla sentenza Pretty. Secondo la sentenza Haas contro Svizzera la tutela della vita è anche tutela della qualità della vita mediandosi con il diritto al rispetto della vita privata, garantito dall'art. 8 della CEDU. Il punto che bilancia detti valori è dato da una volontà libera di morire che sia certificata da una ricetta medica. La legge svizzera che stabilisce l'obbligo di autorizzazione medica in questi casi è, secondo i giudici di Strasburgo, conforme alla CEDU. Da ciò deriva come la persona colpita da disturbo bipolare abbia difficoltà a soddisfare il proprio diritto a morire dal momento che la stessa sussistenza di una malattia psichica potrebbe fare presupporre che la richiesta di suicidio assistito non sia espressa in modo libero.
2011
Diritto di decidere; malattia mentale; vita privata; suicidio assistito; diritto al rispetto della vita privata
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