Lo scritto si occupa dei requisiti di accesso alla magistratura, con particolare riferimento al requisito dell'iscrizione all'albo degli avvocati, sul quale è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 296/2010 dichiarando costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 1, lettera f), del d. lgs. n. 160/2006 «nella parte in cui non prevede, tra i soggetti ammessi a partecipare al concorso» per magistrato, «coloro che abbiano soltanto conseguito l’abilitazione all’esercizio professionale», senza essere iscritti all'albo degli avvocati.

L'accesso alla magistratura ordinaria e l'illegittimità del requisito dell'iscrizione all'albo degli avvocati

FERRI, Giampietro
Writing – Original Draft Preparation
2010-01-01

Abstract

Lo scritto si occupa dei requisiti di accesso alla magistratura, con particolare riferimento al requisito dell'iscrizione all'albo degli avvocati, sul quale è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 296/2010 dichiarando costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 1, lettera f), del d. lgs. n. 160/2006 «nella parte in cui non prevede, tra i soggetti ammessi a partecipare al concorso» per magistrato, «coloro che abbiano soltanto conseguito l’abilitazione all’esercizio professionale», senza essere iscritti all'albo degli avvocati.
2010
magistratura ordinaria, requisiti per l'ammissione al concorso, iscrizione all'albo degli avvocati, irragionevolezza
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/352188
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