Lo scritto - annoverabile nel genere letterario della nota a sentenza - parla della legge che disciplina l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, esaminando in particolare due aspetti: l'assegnazione dei seggi attribuiti con i resti e la distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni. Quanto al primo, si sostiene che, essendo stata introdotta la clausola di sbarramento del 4%, le liste che non hanno raggiunto tale soglia non sono legittimate a partecipare alla distribuzione dei resti. Quanto al secondo, dopo avere dato conto del particolare fenomeno dello «spostamento» dei seggi da una circoscrizione all'altra, si argomenta che dagli artt. 56 e 57 Cost. può ricavarsi un principio generale in base al quale la distribuzione a livello territoriale dei seggi, in qualunque competizione elettorale, deve ancorarsi alla popolazione, e non ad altri criteri. Suscita pertanto dubbi di legittimità costituzionale un meccanismo elettorale, come quello previsto per i parlamentari europei, che determina uno scostamento fra i seggi assegnati “sulla carta”, in base all’entità della popolazione, e quelli effettivamente attribuiti tenendo conto dei voti validamente espressi. Tuttavia, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 271/2010, pur notando l’“anomalia” di un metodo di ripartizione dei seggi che non è del tutto rispettoso del criterio della rappresentanza territoriale, non si è pronunciata nel merito, lasciando trasparire di non voler affrontare una questione “politica” che dovrebbe essere il legislatore a dirimere. La dichiarazione di inammissibilità su tale aspetto esprime, quindi, il self-restraint della Corte, mentre l'altra dichiarazione di inammissibilità contenuta nella sentenza, che si riferisce all'esclusione dalla ripartizione dei resti delle liste che non hanno raggiunto il 4%, sottende molto probabilmente una dichiarazione di infondatezza.

Nuovi e vecchi problemi del sistema di elezione dei parlamentari europei: l'assegnazione dei seggi attribuiti con i resti e lo «spostamento» dei seggi da una circoscrizione all'altra

FERRI, Giampietro
Writing – Original Draft Preparation
2010-01-01

Abstract

Lo scritto - annoverabile nel genere letterario della nota a sentenza - parla della legge che disciplina l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, esaminando in particolare due aspetti: l'assegnazione dei seggi attribuiti con i resti e la distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni. Quanto al primo, si sostiene che, essendo stata introdotta la clausola di sbarramento del 4%, le liste che non hanno raggiunto tale soglia non sono legittimate a partecipare alla distribuzione dei resti. Quanto al secondo, dopo avere dato conto del particolare fenomeno dello «spostamento» dei seggi da una circoscrizione all'altra, si argomenta che dagli artt. 56 e 57 Cost. può ricavarsi un principio generale in base al quale la distribuzione a livello territoriale dei seggi, in qualunque competizione elettorale, deve ancorarsi alla popolazione, e non ad altri criteri. Suscita pertanto dubbi di legittimità costituzionale un meccanismo elettorale, come quello previsto per i parlamentari europei, che determina uno scostamento fra i seggi assegnati “sulla carta”, in base all’entità della popolazione, e quelli effettivamente attribuiti tenendo conto dei voti validamente espressi. Tuttavia, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 271/2010, pur notando l’“anomalia” di un metodo di ripartizione dei seggi che non è del tutto rispettoso del criterio della rappresentanza territoriale, non si è pronunciata nel merito, lasciando trasparire di non voler affrontare una questione “politica” che dovrebbe essere il legislatore a dirimere. La dichiarazione di inammissibilità su tale aspetto esprime, quindi, il self-restraint della Corte, mentre l'altra dichiarazione di inammissibilità contenuta nella sentenza, che si riferisce all'esclusione dalla ripartizione dei resti delle liste che non hanno raggiunto il 4%, sottende molto probabilmente una dichiarazione di infondatezza.
2010
Parlamento europeo, Italia, sistema elettorale, clausola di sbarramento, distribuzione dei seggi, circoscrizioni, Corte costituzionale
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