Esaminata la precedente giurisprudenza sul tema, il contributo analizza dettagliatamente la sentenza della Corte costituzionale n. 4/2010, con cui la Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della norma della «legge elettorale» della regione Campania in base alla quale, «nel caso di espressione di due preferenze», «una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile, pena l’annullamento della» seconda «preferenza» indicata dall’elettore (art. 4, comma 3, l. n. 4/2009). La decisione della Corte, a giudizio dell'autore, è corretta perché la norma in questione non comporta una lesione della libertà di voto. Infatti, il risultato della competizione elettorale fra i candidati di ogni singola lista, così come naturalmente di quella fra le varie liste, non è in alcun modo precostituito, spettando all’elettore determinarlo con le sue libere scelte, compresa quella di avvalersi oppure no della facoltà di votare per un secondo candidato. Poiché per effetto della nuova normativa elettorale il numero delle donne appartenenti al Consiglio regionale campano è notevolmente aumentato, tanto che la Campania è stata definita la regione «più rosa», si osserva conclusivamente che la “preferenza di genere”, insieme con il vincolo delle quote all’interno delle liste elettorali, rappresenta uno strumento efficace per favorire il riequilibrio della rappresentanza.

Le pari opportunità fra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive e la «preferenza di genere» in Campania

FERRI, Giampietro
Writing – Original Draft Preparation
2010-01-01

Abstract

Esaminata la precedente giurisprudenza sul tema, il contributo analizza dettagliatamente la sentenza della Corte costituzionale n. 4/2010, con cui la Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della norma della «legge elettorale» della regione Campania in base alla quale, «nel caso di espressione di due preferenze», «una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile, pena l’annullamento della» seconda «preferenza» indicata dall’elettore (art. 4, comma 3, l. n. 4/2009). La decisione della Corte, a giudizio dell'autore, è corretta perché la norma in questione non comporta una lesione della libertà di voto. Infatti, il risultato della competizione elettorale fra i candidati di ogni singola lista, così come naturalmente di quella fra le varie liste, non è in alcun modo precostituito, spettando all’elettore determinarlo con le sue libere scelte, compresa quella di avvalersi oppure no della facoltà di votare per un secondo candidato. Poiché per effetto della nuova normativa elettorale il numero delle donne appartenenti al Consiglio regionale campano è notevolmente aumentato, tanto che la Campania è stata definita la regione «più rosa», si osserva conclusivamente che la “preferenza di genere”, insieme con il vincolo delle quote all’interno delle liste elettorali, rappresenta uno strumento efficace per favorire il riequilibrio della rappresentanza.
2010
pari opportunità fra donne e uomini, rappresentanza di genere, sistema elettorale, voto di preferenza, Campania, Corte costituzionale, precedente
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/347828
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