Il contributo è volto allo studio, nella prospettiva civilistica, della disciplina sulla produzione di organismi geneticamente modificati. Inquadrato il profilo teorico di riferimento, attraverso l’analisi del principio di precauzione, e la disciplina comunitaria in argomento, il lavoro osserva la normativa nazionale di recepimento delle direttive europee, segnatamente sotto il profilo sanzionatorio. L’assenza nella normativa esaminata di qualsiasi rimando a strumenti rimediali, se non di naturale penale-amministrativa, per l’ipotesi di inosservanza dei disposti di legge, conduce all’analisi degli strumenti fruibili in caso di danni alla persona provocati dall’emissione deliberata o dall’immissione in commercio di Ogm, tentando, in particolare, un coordinamento con la disciplina sulla responsabilità del produttore per rischio d’impresa, da un lato, e con quella sulla sicurezza generale dei prodotti, dall’altro. L’indagine si sofferma, quindi, sulla problematica della clausola di esonero dei rischi di sviluppo, in correlazione con la così detta clausola di salvaguardia, prevista della disciplina sulla produzione di Ogm, che consente di ritirare i prodotti transgenici o di bloccare la loro commercializzazione, quando “sulla base di nuove o ulteriori informazioni divenute disponibili dopo la data dell’autorizzazione e che riguardino la valutazione di rischi ambientali o una nuova valutazione delle informazioni esistenti basata su nuove o supplementari conoscenze scientifiche”, uno Stato membro abbia fondati motivi di ritenere che un Ogm come tale o contenuto in un prodotto debitamente notificato e autorizzato, rappresenti un rischio per la salute umana o per l’ambiente

Profili di responsabilità civile nella produzione di organismi geneticamente modificati

CORDIANO, Alessandra
2011-01-01

Abstract

Il contributo è volto allo studio, nella prospettiva civilistica, della disciplina sulla produzione di organismi geneticamente modificati. Inquadrato il profilo teorico di riferimento, attraverso l’analisi del principio di precauzione, e la disciplina comunitaria in argomento, il lavoro osserva la normativa nazionale di recepimento delle direttive europee, segnatamente sotto il profilo sanzionatorio. L’assenza nella normativa esaminata di qualsiasi rimando a strumenti rimediali, se non di naturale penale-amministrativa, per l’ipotesi di inosservanza dei disposti di legge, conduce all’analisi degli strumenti fruibili in caso di danni alla persona provocati dall’emissione deliberata o dall’immissione in commercio di Ogm, tentando, in particolare, un coordinamento con la disciplina sulla responsabilità del produttore per rischio d’impresa, da un lato, e con quella sulla sicurezza generale dei prodotti, dall’altro. L’indagine si sofferma, quindi, sulla problematica della clausola di esonero dei rischi di sviluppo, in correlazione con la così detta clausola di salvaguardia, prevista della disciplina sulla produzione di Ogm, che consente di ritirare i prodotti transgenici o di bloccare la loro commercializzazione, quando “sulla base di nuove o ulteriori informazioni divenute disponibili dopo la data dell’autorizzazione e che riguardino la valutazione di rischi ambientali o una nuova valutazione delle informazioni esistenti basata su nuove o supplementari conoscenze scientifiche”, uno Stato membro abbia fondati motivi di ritenere che un Ogm come tale o contenuto in un prodotto debitamente notificato e autorizzato, rappresenti un rischio per la salute umana o per l’ambiente
2011
Organismi geneticamente modificati; normativa europea e decreti legislativi di adozione; responsablità per rischio d'impresa; rischi da sviluppo.
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