La sentenza n. 262/2009, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge n. 124/2008 sulla sospensione dei processi penali per le alte cariche dello Stato, ha suscitato reazioni contrastanti. Infatti, mentre alcuni commentatori si sono espressi in senso favorevole, sottolineando la coerenza della decisione con la giurisprudenza precedente, altri si sono espressi criticamente, rilevando un revirement giurisprudenziale o comunque un comportamento non del tutto limpido della Corte nella vicenda riguardante la sospensione dei processi per le alte cariche dello Stato. Nel presente contributo, dopo avere illustrato il "precedente" (sentenza n. 24/2004) ed esaminato dettagliatamente la sentenza n. 262/2009, si osserva in conclusione che l’esplicita affermazione, da parte della Corte costituzionale, che la legge ordinaria «non costituisce fonte di rango idoneo a disporre in materia» di prerogative per le alte cariche dello Stato è giuridicamente corretta e rappresenta un fatto importante perché conferma il ruolo di garanzia della legge costituzionale. Tuttavia, nell'ambito della vicenda, la Corte avrebbe potuto tenere una condotta più lineare, affermando chiaramente fin da subito che la sospensione del processo per dette cariche può essere introdotta soltanto con legge costituzionale.

La prerogativa della sospensione del processo penale per le alte cariche dello Stato esige una legge costituzionale

FERRI, Giampietro
Writing – Original Draft Preparation
2009-01-01

Abstract

La sentenza n. 262/2009, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge n. 124/2008 sulla sospensione dei processi penali per le alte cariche dello Stato, ha suscitato reazioni contrastanti. Infatti, mentre alcuni commentatori si sono espressi in senso favorevole, sottolineando la coerenza della decisione con la giurisprudenza precedente, altri si sono espressi criticamente, rilevando un revirement giurisprudenziale o comunque un comportamento non del tutto limpido della Corte nella vicenda riguardante la sospensione dei processi per le alte cariche dello Stato. Nel presente contributo, dopo avere illustrato il "precedente" (sentenza n. 24/2004) ed esaminato dettagliatamente la sentenza n. 262/2009, si osserva in conclusione che l’esplicita affermazione, da parte della Corte costituzionale, che la legge ordinaria «non costituisce fonte di rango idoneo a disporre in materia» di prerogative per le alte cariche dello Stato è giuridicamente corretta e rappresenta un fatto importante perché conferma il ruolo di garanzia della legge costituzionale. Tuttavia, nell'ambito della vicenda, la Corte avrebbe potuto tenere una condotta più lineare, affermando chiaramente fin da subito che la sospensione del processo per dette cariche può essere introdotta soltanto con legge costituzionale.
2009
processo penale, sospensione, alte cariche dello Stato, immunità, Corte costituzionale
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/341898
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