Il commento si sofferma sulle determinazioni assunte dalla I^ Sezione della Corte di Cassazione, che ha ritenuto sussistere un dubbio in ordine alla compatibilità della disciplina italiana sull’attribuzione del nome al figlio legittimo e le norme sovranazionali, in particolare con il divieto di discriminazione che risulterebbe dal combinato disposto degli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Secondo la normativa italiana, infatti, non sarebbe possibile attribuire al figlio legittimo il - solo - cognome della madre. Tale divieto, invero, si fonda non già su espresse previsioni di legge, quanto su una consuetudine radicata nella tradizione romanistica. Secondo la Suprema Corte ciò potrebbe essere in contrasto con i principi della CEDU, in quanto tale divieto integrerebbe una discriminazione tra i coniugi. Tale questione è stata in passato affrontata più volte anche dalla Corte costituzionale, che aveva assunto una posizione "conservatrice" e non aveva ritenuto sussistere profili discriminatori nella prassi invalsa nel nostro ordinamento. La I^ Sezione, consapevole di tale consolidato orientamento, evidenzia però che la prospettiva sino ad oggi presa a riferimento è da rimettere in discussione, in quanto, con la Legge n. 130/2008, il Parlamento nazionale ha approvato il Trattato di Lisbona, il cui art. 6 di fatto realizza la “comunitarizzazione” dei principi della CEDU. Ragione per la quale la I^ Sezione ha rimesso al Primo Presidente della Corte di Cassazione la vicenda, e questi dovrà ora decidere se rinviare la decisione alle Sezioni unite (ove ravvisi la possibilità di pervenire ad una decisione in via interpretativa) ovvero (qualora ritenga sussistere un dubbio in ordine alla sopravvenuta legittimità costituzionale del sistema in menzione) se rimettere alla Consulta il vaglio di compatibilità della disciplina in narrativa con la Costituzione. Il commento approfondisce le tematiche poste in rilievo dall’ordinanza ed esamina quali potrebbero essere gli sviluppi delle riflessioni operate dalla I^ Sezione.

Il cognome della madre al figlio legittimo: siamo alla svolta?

FILIPPI, SILVANO
2009-01-01

Abstract

Il commento si sofferma sulle determinazioni assunte dalla I^ Sezione della Corte di Cassazione, che ha ritenuto sussistere un dubbio in ordine alla compatibilità della disciplina italiana sull’attribuzione del nome al figlio legittimo e le norme sovranazionali, in particolare con il divieto di discriminazione che risulterebbe dal combinato disposto degli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Secondo la normativa italiana, infatti, non sarebbe possibile attribuire al figlio legittimo il - solo - cognome della madre. Tale divieto, invero, si fonda non già su espresse previsioni di legge, quanto su una consuetudine radicata nella tradizione romanistica. Secondo la Suprema Corte ciò potrebbe essere in contrasto con i principi della CEDU, in quanto tale divieto integrerebbe una discriminazione tra i coniugi. Tale questione è stata in passato affrontata più volte anche dalla Corte costituzionale, che aveva assunto una posizione "conservatrice" e non aveva ritenuto sussistere profili discriminatori nella prassi invalsa nel nostro ordinamento. La I^ Sezione, consapevole di tale consolidato orientamento, evidenzia però che la prospettiva sino ad oggi presa a riferimento è da rimettere in discussione, in quanto, con la Legge n. 130/2008, il Parlamento nazionale ha approvato il Trattato di Lisbona, il cui art. 6 di fatto realizza la “comunitarizzazione” dei principi della CEDU. Ragione per la quale la I^ Sezione ha rimesso al Primo Presidente della Corte di Cassazione la vicenda, e questi dovrà ora decidere se rinviare la decisione alle Sezioni unite (ove ravvisi la possibilità di pervenire ad una decisione in via interpretativa) ovvero (qualora ritenga sussistere un dubbio in ordine alla sopravvenuta legittimità costituzionale del sistema in menzione) se rimettere alla Consulta il vaglio di compatibilità della disciplina in narrativa con la Costituzione. Il commento approfondisce le tematiche poste in rilievo dall’ordinanza ed esamina quali potrebbero essere gli sviluppi delle riflessioni operate dalla I^ Sezione.
2009
Figlli legittimi; attribuzione del nome materno; Cedu.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/340500
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