La nota esamina una sentenza con la quale la Corte costituzionale ha affermato che, pur in mancanza di una legge regionale disciplinante il referendum previsto dall'art. 133, c.2, Cost. in materia di variazione territoriale dei comuni, la Regione, titolare sul punto della potestà legislativa, può fare ricorso alle norme vigenti, sempre che si rispetti l'esigenza di sentire le "popolazioni interessate" attraverso canali democraticamente adatti a coglierne la volontà.

Nota a sentenza (in tema di Comuni)

PEDRAZZA GORLERO, Maurizio
1975-01-01

Abstract

La nota esamina una sentenza con la quale la Corte costituzionale ha affermato che, pur in mancanza di una legge regionale disciplinante il referendum previsto dall'art. 133, c.2, Cost. in materia di variazione territoriale dei comuni, la Regione, titolare sul punto della potestà legislativa, può fare ricorso alle norme vigenti, sempre che si rispetti l'esigenza di sentire le "popolazioni interessate" attraverso canali democraticamente adatti a coglierne la volontà.
1975
Variazioni territoriali dei Comuni; referendum previsto dall'art. 133 della Costituzione; consultazione delle popolazioni interessate alla variazione territoriale.
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