Prendendo spunto dalla vicenda riguardante il finanziamento dei partiti politici, il presente contributo — annoverabile nel genere letterario della nota di giurisprudenza, ma sostanzialmente equiparabile ad un saggio — affronta il problema degli effetti dell'atto risultante dal referendum abrogativo con esito positivo. Esaminate criticamente le posizioni assunte dalla dottrina e dalla Corte costituzionale, specialmente nell'ordinanza n. 9 del 1997 — dove la Corte ha affermato per la prima volta in termini espliciti che il sindacato di legittimità sulla legge successiva al referendum con esito positivo deve garantire il rispetto del «divieto di formale e sostanziale ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare» —, si giunge alla conclusione che il risultato del referendum non produce un effetto vincolante dal punto di vista giuridico per il legislatore rappresentativo. Esistono, tuttavia, ragioni di opportunità politico-istituzionale che dovrebbero indurre il Parlamento e il Governo a valutare con estrema cautela l'ipotesi di un immediato ripristino della normativa abrogata dal referendum.

Il divieto di ripristino della normativa abrogata dal referendum e la discrezionalità del legislatore

FERRI, Giampietro
Writing – Original Draft Preparation
1997-01-01

Abstract

Prendendo spunto dalla vicenda riguardante il finanziamento dei partiti politici, il presente contributo — annoverabile nel genere letterario della nota di giurisprudenza, ma sostanzialmente equiparabile ad un saggio — affronta il problema degli effetti dell'atto risultante dal referendum abrogativo con esito positivo. Esaminate criticamente le posizioni assunte dalla dottrina e dalla Corte costituzionale, specialmente nell'ordinanza n. 9 del 1997 — dove la Corte ha affermato per la prima volta in termini espliciti che il sindacato di legittimità sulla legge successiva al referendum con esito positivo deve garantire il rispetto del «divieto di formale e sostanziale ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare» —, si giunge alla conclusione che il risultato del referendum non produce un effetto vincolante dal punto di vista giuridico per il legislatore rappresentativo. Esistono, tuttavia, ragioni di opportunità politico-istituzionale che dovrebbero indurre il Parlamento e il Governo a valutare con estrema cautela l'ipotesi di un immediato ripristino della normativa abrogata dal referendum.
1997
referendum, abrogazione, partiti politici, finanziamento, ripristino della normativa abrogata, funzione legislativa del Parlamento, rapporti tra fonti del diritto, Corte costituzionale
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