La Cassazione Civile con il provvedimento n. 23055/2025 torna a esprimersi su un tema oggetto di dibattiti anche recenti, ossia sull’identificazione dell’atto idoneo a interrompere il termine di prescrizione dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.- che, come noto, all’interno della liquidazione giudiziale ben può essere esercitata anche dal curatore- laddove avviata nelle forme del rito semplificato di cognizione ex art. 281-decies c.p.c. (ieri, del rito sommario ex art. 702-bis c.p.c.). Segnando una sorta di ritorno al passato, la Cassazione ritiene a detto fine necessaria l’intervenuta notificazione, alla controparte, del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza (escludendo, così, la sufficienza del mero deposito del ricorso medesimo).
Sull’atto interruttivo del termine di prescrizione dell’azione revocatoria ordinaria
Valentina Baroncini
2026-01-01
Abstract
La Cassazione Civile con il provvedimento n. 23055/2025 torna a esprimersi su un tema oggetto di dibattiti anche recenti, ossia sull’identificazione dell’atto idoneo a interrompere il termine di prescrizione dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.- che, come noto, all’interno della liquidazione giudiziale ben può essere esercitata anche dal curatore- laddove avviata nelle forme del rito semplificato di cognizione ex art. 281-decies c.p.c. (ieri, del rito sommario ex art. 702-bis c.p.c.). Segnando una sorta di ritorno al passato, la Cassazione ritiene a detto fine necessaria l’intervenuta notificazione, alla controparte, del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza (escludendo, così, la sufficienza del mero deposito del ricorso medesimo).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



