La nota commenta la recente pronuncia del Tribunale di Trieste, che ha riconosciuto che il diritto di eseguire il lavoro in modalità agile da parte dei prestatori di lavoro rientranti nella categoria dei c.d. “fragili” non può essere assoluto, ma deve essere contemperato con le esigenze organizzative e produttive aziendali prospettate dal datore di lavoro. Il commento si sofferma sull’iter logico-argomentativo della pronuncia, prospettando una soluzione preventiva al possibile rischio di contenzioso in una tematica che richiede il necessario e ragionevole bilanciamento fra esigenze delle parti.
Sulla necessaria compatibilità del lavoro agile con l'organizzazione aziendale
Mattei Alberto
2024-01-01
Abstract
La nota commenta la recente pronuncia del Tribunale di Trieste, che ha riconosciuto che il diritto di eseguire il lavoro in modalità agile da parte dei prestatori di lavoro rientranti nella categoria dei c.d. “fragili” non può essere assoluto, ma deve essere contemperato con le esigenze organizzative e produttive aziendali prospettate dal datore di lavoro. Il commento si sofferma sull’iter logico-argomentativo della pronuncia, prospettando una soluzione preventiva al possibile rischio di contenzioso in una tematica che richiede il necessario e ragionevole bilanciamento fra esigenze delle parti.File in questo prodotto:
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