Lo scrittoa mira a fornire taluni spunti e soluzioni pratico-teoriche nell’ambito del dibattito attuale sul tema della responsabilità civile connessa allo sviluppo dell’IA e dei robot, già oggetto di importanti, recenti, interventi del legislatore europeo (a partire dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica). Il focus della riflessione, in particolare, attiene al problema della responsabilità (tendenzialmente) oggettiva dell’agente umano che immetta nel mercato, in veste ora di ‘produttore’ ora di ‘fornitore’, dispositivi automatizzati il cui utilizzo comporti accidentalmente danni a persone o cose. Si pensi, tra i molti esempi che si potrebbero addurre al riguardo, al caso dell’impiego di droni e della circolazione di veicoli automatizzati. Sotto questo profilo, la ratio dell’attuale (e futuro) quadro normativo europeo di riferimento è data dalla commisurazione tra le opposte esigenze: da una parte, di salvaguardare la posizione giuridica dei soggetti danneggiati (tutelandone in primo luogo le pretese risarcitorie) e, dall’altra, di incentivare quanto più possibile lo sviluppo e il progressivo miglioramento della stessa IA. Proprio a questo riguardo potrebbero venire in soccorso, in una prospettiva de iure condendo, come già rilevato da qualche autore, le riflessioni che induce il tema gius-romanistico della responsabilità cd. ‘nossale’. É noto come, per il suo tramite, in Roma antica un pater familias poteva ‘liberarsi’ dalla responsabilità riconnessa all’illecito commesso da un soggetto alla sua potestà, semplicemente abbandonandolo alla sfera di disponibilità della vittima. Si tratta, a ben vedere, come sottolineato dalla miglior dottrina, di un’interessante modalità per circoscrivere la perdita patrimoniale connessa alla responsabilità per un fatto del proprio sottoposto (anche ove il danno da risarcire risultasse superiore, la perdita verrebbe pur sempre infatti limitata al valore del soggetto dato a nossa). La figura giuridica – già conosciuta al tempo delle XII Tavole – conobbe, in seguito, un ambito di applicazione esteso anche al di là delle ipotesi in cui fosse implicata l’attività del filius o quella dello schiavo (circostanza che ne comportò, peraltro, la sopravvivenza anche nell’ambito diritto intermedio). Se già tra i classici era infatti dubbio che essa potesse essere invocata, in caso di collisione incolpevole tra navi (una delle ipotesi di naufragium), a vantaggio del proprietario dell’imbarcazione uscita indenne dallo sfortunato evento (tenuto ad indennizzare l’altro), di ciò non dubitano più i giuristi dell’Età moderna, a partire dal celebre caso di cui ci dà notizia l’Observatio 40 di Jacob Coren. Proprio allo scopo di rilevare l’analogia strutturale delle fattispecie oggetto di nossalità, oltre che con la collisione tra navi, anche con ambiti quali, in primo luogo, quello della circolazione automatizzata di velivoli.

Guida autonoma, ‘damnum’ da collisione tra navi e responsabilità del fornitore: quale paradigma per una limitazione della responsabilità oggettiva?

Simone Tentori
2024-01-01

Abstract

Lo scrittoa mira a fornire taluni spunti e soluzioni pratico-teoriche nell’ambito del dibattito attuale sul tema della responsabilità civile connessa allo sviluppo dell’IA e dei robot, già oggetto di importanti, recenti, interventi del legislatore europeo (a partire dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica). Il focus della riflessione, in particolare, attiene al problema della responsabilità (tendenzialmente) oggettiva dell’agente umano che immetta nel mercato, in veste ora di ‘produttore’ ora di ‘fornitore’, dispositivi automatizzati il cui utilizzo comporti accidentalmente danni a persone o cose. Si pensi, tra i molti esempi che si potrebbero addurre al riguardo, al caso dell’impiego di droni e della circolazione di veicoli automatizzati. Sotto questo profilo, la ratio dell’attuale (e futuro) quadro normativo europeo di riferimento è data dalla commisurazione tra le opposte esigenze: da una parte, di salvaguardare la posizione giuridica dei soggetti danneggiati (tutelandone in primo luogo le pretese risarcitorie) e, dall’altra, di incentivare quanto più possibile lo sviluppo e il progressivo miglioramento della stessa IA. Proprio a questo riguardo potrebbero venire in soccorso, in una prospettiva de iure condendo, come già rilevato da qualche autore, le riflessioni che induce il tema gius-romanistico della responsabilità cd. ‘nossale’. É noto come, per il suo tramite, in Roma antica un pater familias poteva ‘liberarsi’ dalla responsabilità riconnessa all’illecito commesso da un soggetto alla sua potestà, semplicemente abbandonandolo alla sfera di disponibilità della vittima. Si tratta, a ben vedere, come sottolineato dalla miglior dottrina, di un’interessante modalità per circoscrivere la perdita patrimoniale connessa alla responsabilità per un fatto del proprio sottoposto (anche ove il danno da risarcire risultasse superiore, la perdita verrebbe pur sempre infatti limitata al valore del soggetto dato a nossa). La figura giuridica – già conosciuta al tempo delle XII Tavole – conobbe, in seguito, un ambito di applicazione esteso anche al di là delle ipotesi in cui fosse implicata l’attività del filius o quella dello schiavo (circostanza che ne comportò, peraltro, la sopravvivenza anche nell’ambito diritto intermedio). Se già tra i classici era infatti dubbio che essa potesse essere invocata, in caso di collisione incolpevole tra navi (una delle ipotesi di naufragium), a vantaggio del proprietario dell’imbarcazione uscita indenne dallo sfortunato evento (tenuto ad indennizzare l’altro), di ciò non dubitano più i giuristi dell’Età moderna, a partire dal celebre caso di cui ci dà notizia l’Observatio 40 di Jacob Coren. Proprio allo scopo di rilevare l’analogia strutturale delle fattispecie oggetto di nossalità, oltre che con la collisione tra navi, anche con ambiti quali, in primo luogo, quello della circolazione automatizzata di velivoli.
2024
responsabilità oggettiva, IA, naufragium, circolazione automatizzata dei veicoli
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/1139828
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