In materia di compravendita, si verte in ipotesi di vizi redibitori quando la cosa consegnata presenti imperfezioni attinenti al processo di formazione, fabbricazione o produzione di essa, ovvero difetti di qualità essenziali per l’uso cui è destinata. Deve, quindi, ritenersi che esulino dall’ambito della garanzia per i vizi quei fenomeni che si pongono al di fuori della fase di realizzazione del bene venduto e che su quest’ultimo vengono ad incidere in un momento successivo, potendo tali profili assumere semmai rilievo ove riconducibili nell'ipotesi di mancanza di qualità promesse ex art. 1497 c.c. In ipotesi di vendita di un terreno, il profilo dei vizi, quindi, deve essere tenuto distinto da quello della condizione di inquinamento ambientale, ove tale condizione costituisca fattore sopravvenuto che non incide sul formarsi in sé del bene bensì su caratteristiche che vengono a porsi in rapporto con le finalità di utilizzo del bene medesimo. Ne consegue che in una situazione di inquinamento tale da determinare l'applicazione della disciplina specifica in tema di tutela dell'ambiente, l'acquirente del terreno, non ancora attinto dal provvedimento amministrativo che dispone la sua bonifica, non può agire direttamente nei confronti del soggetto che ritenga responsabile dell'inquinamento allo scopo di conseguire, sotto forma di risarcimento del danno, l'integralità delle spese di bonifica. (massima ufficiale)
Garanzie legali della vendita e tutela dell'acquirente di sito inquinato.
Giulia Novelli
2023-01-01
Abstract
In materia di compravendita, si verte in ipotesi di vizi redibitori quando la cosa consegnata presenti imperfezioni attinenti al processo di formazione, fabbricazione o produzione di essa, ovvero difetti di qualità essenziali per l’uso cui è destinata. Deve, quindi, ritenersi che esulino dall’ambito della garanzia per i vizi quei fenomeni che si pongono al di fuori della fase di realizzazione del bene venduto e che su quest’ultimo vengono ad incidere in un momento successivo, potendo tali profili assumere semmai rilievo ove riconducibili nell'ipotesi di mancanza di qualità promesse ex art. 1497 c.c. In ipotesi di vendita di un terreno, il profilo dei vizi, quindi, deve essere tenuto distinto da quello della condizione di inquinamento ambientale, ove tale condizione costituisca fattore sopravvenuto che non incide sul formarsi in sé del bene bensì su caratteristiche che vengono a porsi in rapporto con le finalità di utilizzo del bene medesimo. Ne consegue che in una situazione di inquinamento tale da determinare l'applicazione della disciplina specifica in tema di tutela dell'ambiente, l'acquirente del terreno, non ancora attinto dal provvedimento amministrativo che dispone la sua bonifica, non può agire direttamente nei confronti del soggetto che ritenga responsabile dell'inquinamento allo scopo di conseguire, sotto forma di risarcimento del danno, l'integralità delle spese di bonifica. (massima ufficiale)File | Dimensione | Formato | |
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