Lo scritto affronta la questione se, nella consecuzione del fallimento al concordato preventivo, la regola della opponibilità alla massa della sentenza che abbia accertato l’esistenza di un credito concorsuale e che sia anteriore alla dichiarazione di fallimento si applichi dal momento di tale dichiarazione, con la conseguente ammissione al passivo con riserva di quel credito, ovvero se, per effetto della consecuzione, essa trovi applicazione a partire dal momento, antecedente, dell’inizio del concordato preventivo e riguardi, quindi, le sole sentenze anteriori a tale ultimo momento.
Il principio della consecuzione delle procedure concorsuali: "storia" e portata applicativa
Francesca Gaffuri
2024-01-01
Abstract
Lo scritto affronta la questione se, nella consecuzione del fallimento al concordato preventivo, la regola della opponibilità alla massa della sentenza che abbia accertato l’esistenza di un credito concorsuale e che sia anteriore alla dichiarazione di fallimento si applichi dal momento di tale dichiarazione, con la conseguente ammissione al passivo con riserva di quel credito, ovvero se, per effetto della consecuzione, essa trovi applicazione a partire dal momento, antecedente, dell’inizio del concordato preventivo e riguardi, quindi, le sole sentenze anteriori a tale ultimo momento.File in questo prodotto:
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