In una causa legata alla richiesta di un superminimo, la Corte d'Appello di Milano ribadisce la possibilità di svincolare la retribuzione costituzionalmente garantita dal contratto collettivo applicato, siglato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Il quantum salariale oggetto della richiesta non deve assestarsi sulla soglia di povertà assoluta, secondo gli indici ISTAT, bensì essere riletto al rialzo, in nome del principio di sufficienza e proporzionalità.
Il giudizio ex art. 36 Cost. e l'uso interpretativo della Direttiva (UE) 2022/2041 in tema di salari minimi adeguati
Elia Masotto
2024-01-01
Abstract
In una causa legata alla richiesta di un superminimo, la Corte d'Appello di Milano ribadisce la possibilità di svincolare la retribuzione costituzionalmente garantita dal contratto collettivo applicato, siglato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Il quantum salariale oggetto della richiesta non deve assestarsi sulla soglia di povertà assoluta, secondo gli indici ISTAT, bensì essere riletto al rialzo, in nome del principio di sufficienza e proporzionalità.File in questo prodotto:
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