La Suprema Corte è chiamata a pronunciarsi sulla necessità, per il liquidatore nominato con il decreto di omologazione di un concordato preventivo con cessione dei beni, di munirsi dell’autorizzazione degli organi della procedura per effettuare il riconoscimento di un debito nei confronti di un avvocato che ha svolto la propria attività professionale a favore della procedura medesima, in funzione delle operazioni di liquidazione e successiva ripartizione del ricavato tra i creditori concordatari.

I poteri del liquidatore nel concordato preventivo con cessione dei beni

Valentina Baroncini
2023-01-01

Abstract

La Suprema Corte è chiamata a pronunciarsi sulla necessità, per il liquidatore nominato con il decreto di omologazione di un concordato preventivo con cessione dei beni, di munirsi dell’autorizzazione degli organi della procedura per effettuare il riconoscimento di un debito nei confronti di un avvocato che ha svolto la propria attività professionale a favore della procedura medesima, in funzione delle operazioni di liquidazione e successiva ripartizione del ricavato tra i creditori concordatari.
2023
Concordato preventivo, liquidatore, poteri
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/1122069
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