Il Tribunale di Bergamo, investito di una (irrituale, stante l’entrata in vigore del CCII) istanza per la dichiarazione di fallimento ex art. 6 l.fall., ha escluso di dover considerare la mancata partecipazione del pubblico ministero ricorrente nei termini di rinuncia implicita della domanda, disponendo per la prosecuzione del giudizio, dopo una doverosa riqualificazione giuridica dell’istanza presentata.

Conseguenze processuali della mancata partecipazione del P.M. all’udienza per l’apertura della liquidazione giudiziale

Valentina Baroncini
2023-01-01

Abstract

Il Tribunale di Bergamo, investito di una (irrituale, stante l’entrata in vigore del CCII) istanza per la dichiarazione di fallimento ex art. 6 l.fall., ha escluso di dover considerare la mancata partecipazione del pubblico ministero ricorrente nei termini di rinuncia implicita della domanda, disponendo per la prosecuzione del giudizio, dopo una doverosa riqualificazione giuridica dell’istanza presentata.
2023
Liquidazione giudiziale, apertura, pubblico ministero
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/1122068
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