Il Tribunale di Bergamo, investito di una (irrituale, stante l’entrata in vigore del CCII) istanza per la dichiarazione di fallimento ex art. 6 l.fall., ha escluso di dover considerare la mancata partecipazione del pubblico ministero ricorrente nei termini di rinuncia implicita della domanda, disponendo per la prosecuzione del giudizio, dopo una doverosa riqualificazione giuridica dell’istanza presentata.
Conseguenze processuali della mancata partecipazione del P.M. all’udienza per l’apertura della liquidazione giudiziale
Valentina Baroncini
2023-01-01
Abstract
Il Tribunale di Bergamo, investito di una (irrituale, stante l’entrata in vigore del CCII) istanza per la dichiarazione di fallimento ex art. 6 l.fall., ha escluso di dover considerare la mancata partecipazione del pubblico ministero ricorrente nei termini di rinuncia implicita della domanda, disponendo per la prosecuzione del giudizio, dopo una doverosa riqualificazione giuridica dell’istanza presentata.File in questo prodotto:
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