Adita in sede di reclamo avverso un decreto di proroga giudiziale del termine di esecuzione di un concordato preventivo omologato, la Corte d’Appello dell’Aquila ha escluso l’esistenza, in capo al Tribunale, di un potere siffatto: conseguentemente, ha revocato il decreto confermando, al contempo, l’operatività della proroga ex lege prevista dal c.d. Decreto Liquidità per fronteggiare la situazione emergenziale determinata dall’epidemia da Covid-19.

Sulla prorogabilità in via giudiziale del termine per l’esecuzione del concordato preventivo

Valentina Baroncini
2021-01-01

Abstract

Adita in sede di reclamo avverso un decreto di proroga giudiziale del termine di esecuzione di un concordato preventivo omologato, la Corte d’Appello dell’Aquila ha escluso l’esistenza, in capo al Tribunale, di un potere siffatto: conseguentemente, ha revocato il decreto confermando, al contempo, l’operatività della proroga ex lege prevista dal c.d. Decreto Liquidità per fronteggiare la situazione emergenziale determinata dall’epidemia da Covid-19.
2021
concordato preventivo, fase esecutiva, termini
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/1122048
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