Con il provvedimento in epigrafe, la Suprema Corte si è espressa su due aspetti inerenti al regime del provvedimento reso dal tribunale all’esito del reclamo proposto avverso il decreto di decadenza dall’aggiudicazione e incameramento della cauzione pronunciato dal giudice delegato nella fase esecutiva di un concordato preventivo con cessione dei beni. La pronuncia - che appare criticabile non solo per alcune conclusioni raggiunte ma anche per l’impianto argomentativo posto a supporto delle stesse - afferma, in primo luogo, l’assoggettabilità di tale provvedimento al ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. e, in seconda battuta, l’inapplicabilità, a tale ricorso, dell’istituto della sospensione feriale dei termini, dichiarando così l’inammissibilità dell’impugnazione proposta in quanto intempestiva
Alcune considerazioni sui provvedimenti adottati nella fase esecutiva del concordato preventivo con cessione dei beni
Valentina Baroncini
2020-01-01
Abstract
Con il provvedimento in epigrafe, la Suprema Corte si è espressa su due aspetti inerenti al regime del provvedimento reso dal tribunale all’esito del reclamo proposto avverso il decreto di decadenza dall’aggiudicazione e incameramento della cauzione pronunciato dal giudice delegato nella fase esecutiva di un concordato preventivo con cessione dei beni. La pronuncia - che appare criticabile non solo per alcune conclusioni raggiunte ma anche per l’impianto argomentativo posto a supporto delle stesse - afferma, in primo luogo, l’assoggettabilità di tale provvedimento al ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. e, in seconda battuta, l’inapplicabilità, a tale ricorso, dell’istituto della sospensione feriale dei termini, dichiarando così l’inammissibilità dell’impugnazione proposta in quanto intempestivaI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.