Con la sentenza n. 8 del 2023 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale ordinario di Lecce, sez. lav., in relazione all’art. 2033 c.c. nella parte in cui la norma non prevede l’irripetibilità dell’indebito retributivo o previdenziale non pensionistico (indennità di disoccupazione, nel caso di specie) quando le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell’ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza di dette somme. In specie, a giudizio dei rimettenti, in presenza di un legittimo affidamento del percettore, la pretesa restitutoria da parte del soggetto pubblico si porrebbe in violazione degli artt. 11 e art. 117, primo comma Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. Addiz. CEDU.
La Corte costituzionale sulla ripetibilità dell’indebito e la tutela del legittimo affidamento tra buona fede e giurisprudenza CEDU (3/2023)
Giulia Bazzoni
2023-01-01
Abstract
Con la sentenza n. 8 del 2023 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale ordinario di Lecce, sez. lav., in relazione all’art. 2033 c.c. nella parte in cui la norma non prevede l’irripetibilità dell’indebito retributivo o previdenziale non pensionistico (indennità di disoccupazione, nel caso di specie) quando le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell’ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza di dette somme. In specie, a giudizio dei rimettenti, in presenza di un legittimo affidamento del percettore, la pretesa restitutoria da parte del soggetto pubblico si porrebbe in violazione degli artt. 11 e art. 117, primo comma Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. Addiz. CEDU.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.