È revocabile ex art. 2901 cod. civ. la donazione, poi novata in trust, della quota di ½ della proprietà di un immobile che il disponente ha realizzato in favore della moglie a seguito della commissione di atti dannosi nei confronti degli enti agenti in revocatoria. Atteso che la nozione di credito dell’azione revocatoria è ampia, ricomprendendo anche l’aspettativa di credito, integra presupposto dell’eventus damni ogni atto di disposizione realizzato dal debitore che determina una variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio del disponente così come, nel caso di specie, la donazione novata. La scientia damni sussiste in re ipsa per aver violato le aspettative del credito.
L’esperibilità dell’azione revocatoria nel caso di lesione dell’aspettativa del credito (App. Torino, 15 dicembre 2022)
Giulia Bazzoni
2023-01-01
Abstract
È revocabile ex art. 2901 cod. civ. la donazione, poi novata in trust, della quota di ½ della proprietà di un immobile che il disponente ha realizzato in favore della moglie a seguito della commissione di atti dannosi nei confronti degli enti agenti in revocatoria. Atteso che la nozione di credito dell’azione revocatoria è ampia, ricomprendendo anche l’aspettativa di credito, integra presupposto dell’eventus damni ogni atto di disposizione realizzato dal debitore che determina una variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio del disponente così come, nel caso di specie, la donazione novata. La scientia damni sussiste in re ipsa per aver violato le aspettative del credito.File | Dimensione | Formato | |
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