L'ordinanza considera quale presupposto essenziale per la nomina di un curatore ereditario l’esistenza di almeno un successibile entro il sesto grado ovvero di un chiamato per successione testamentaria, argomentando che l’ipotesi dell’erede ignoto non potrebbe dare luogo all’instaurazione del regime della curatela ereditaria, considerata tra l’altro l’assenza della sua esplicita menzione nell’art. 528 cod. civ. Più concretamente, ove sia presentato un ricorso per l’instaurazione della curatela ereditaria, il ricorrente non potrebbe limitarsi ad affermare che non è per lui possibile sapere se vi siano ulteriori successibili, ma dovrebbe indicare, come suo preciso onere, quali siano i chiamati che non abbiano ancora espresso accettazione o rinunzia all’eredità. Ove la procedura sia, invece, aperta d’ufficio, si ritengono integrati gli estremi per l’instaurazione della curatela laddove il giudice abbia raggiunto anch’egli la prova dell’esistenza di successibili. In sostanza, in assenza di delazione legittima o testamentaria per mancanza di successibili, si esclude la giacenza del compendio relitto devolvendosi direttamente l’eredità allo Stato ex art. 586 cod. civ.
Eredità giacente – nota a Trib. Verona, ord. n. 2974/2017
Tina Daniela Culeac
2019-01-01
Abstract
L'ordinanza considera quale presupposto essenziale per la nomina di un curatore ereditario l’esistenza di almeno un successibile entro il sesto grado ovvero di un chiamato per successione testamentaria, argomentando che l’ipotesi dell’erede ignoto non potrebbe dare luogo all’instaurazione del regime della curatela ereditaria, considerata tra l’altro l’assenza della sua esplicita menzione nell’art. 528 cod. civ. Più concretamente, ove sia presentato un ricorso per l’instaurazione della curatela ereditaria, il ricorrente non potrebbe limitarsi ad affermare che non è per lui possibile sapere se vi siano ulteriori successibili, ma dovrebbe indicare, come suo preciso onere, quali siano i chiamati che non abbiano ancora espresso accettazione o rinunzia all’eredità. Ove la procedura sia, invece, aperta d’ufficio, si ritengono integrati gli estremi per l’instaurazione della curatela laddove il giudice abbia raggiunto anch’egli la prova dell’esistenza di successibili. In sostanza, in assenza di delazione legittima o testamentaria per mancanza di successibili, si esclude la giacenza del compendio relitto devolvendosi direttamente l’eredità allo Stato ex art. 586 cod. civ.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.