Cass. n. 29980 del 2021 riconosce a carico dell’ex fidanzato – cui, a causa della promessa di matrimonio, era stato donato (seppur indirettamente) un appartamento – l’obbligo di restituire l’immobile – per l’ipotesi di mancata celebrazione delle nozze – al promittente donante, che ne diventerà effettivo acquirente. L’ordinanza, pur limitandosi nell’iter argomentativo a richiamare due risalenti precedenti della stessa Corte di Cassazione, ha il merito di riaccendere l’annoso dibattito circa la natura giuridica dei «doni prenuziali», nonche ́ di ribadire che l’eventuale caducazione della donazione indiretta ha effetto solo nei rapporti tra donante e donatario, e non pregiudica il terzo alienante l’immobile di cui si discorre
Rottura del fidanzamento e restituzione dell’immobile costituente «dono prenuziale» indiretto
Denise Guarnieri
2022-01-01
Abstract
Cass. n. 29980 del 2021 riconosce a carico dell’ex fidanzato – cui, a causa della promessa di matrimonio, era stato donato (seppur indirettamente) un appartamento – l’obbligo di restituire l’immobile – per l’ipotesi di mancata celebrazione delle nozze – al promittente donante, che ne diventerà effettivo acquirente. L’ordinanza, pur limitandosi nell’iter argomentativo a richiamare due risalenti precedenti della stessa Corte di Cassazione, ha il merito di riaccendere l’annoso dibattito circa la natura giuridica dei «doni prenuziali», nonche ́ di ribadire che l’eventuale caducazione della donazione indiretta ha effetto solo nei rapporti tra donante e donatario, e non pregiudica il terzo alienante l’immobile di cui si discorreI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.