The Italian Supreme Court of Cassation, adhering to the principles most recently established by the Joint Sections, completes the framework of the rules applicable to the case of incorrect negotiation of the non-transferable cheque, sanctioning the configurability of the contributory negligence of the damaged party in the choice of sending the cheque by ordinary post. According to the Supreme Court, such conduct is not only culpable, but also contrary to the duty of good faith and therefore it is capable of contributing to the production of the harmful event. This paper briefly reviews the doctrinal and jurisprudential debate on the nature and limits of the negotiating bank’s responsibility and then focuses on the affirmation of the contributory negligence of the damaged party under Article 1227, paragraph 1, of the Italian Civil Code, highlighting its critical aspects.

Con l’ordinanza in commento la Sezione Terza della Corte di Cassazione, aderendo ai principi da ultimo statuiti dalle Sezioni Unite, completa il quadro della disciplina applicabile alla fattispecie di errata negoziazione dell’assegno intrasferibile, sancendo la configurabilità del concorso del fatto colposo del danneggiato nella scelta di spedire l’assegno a mezzo posta ordinaria, in quanto condotta non solo colposa, ma anche contraria al dovere di buona fede e correttezza, come tale idonea a concorrere nella produzione dell’evento dannoso. Il presente contributo, ripercorsa brevemente l’evoluzione ermeneutica che ha contrassegnato il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla natura e sui limiti della responsabilità della banca negoziatrice, si sofferma, in particolare, sull’affermazione del concorso colposo del mittente/danneggiato ex art. 1227, comma 1°, c.c., evidenziandone le criticità.

Note in tema di responsabilità della banca negoziatrice per errato pagamento di assegno non trasferibile. Il concorso di colpa del danneggiato.

Francesca Bianconi
2023-01-01

Abstract

The Italian Supreme Court of Cassation, adhering to the principles most recently established by the Joint Sections, completes the framework of the rules applicable to the case of incorrect negotiation of the non-transferable cheque, sanctioning the configurability of the contributory negligence of the damaged party in the choice of sending the cheque by ordinary post. According to the Supreme Court, such conduct is not only culpable, but also contrary to the duty of good faith and therefore it is capable of contributing to the production of the harmful event. This paper briefly reviews the doctrinal and jurisprudential debate on the nature and limits of the negotiating bank’s responsibility and then focuses on the affirmation of the contributory negligence of the damaged party under Article 1227, paragraph 1, of the Italian Civil Code, highlighting its critical aspects.
2023
assegno intrasferibile, errata negoziazione, responsabilità della banca, concorso di colpa
Con l’ordinanza in commento la Sezione Terza della Corte di Cassazione, aderendo ai principi da ultimo statuiti dalle Sezioni Unite, completa il quadro della disciplina applicabile alla fattispecie di errata negoziazione dell’assegno intrasferibile, sancendo la configurabilità del concorso del fatto colposo del danneggiato nella scelta di spedire l’assegno a mezzo posta ordinaria, in quanto condotta non solo colposa, ma anche contraria al dovere di buona fede e correttezza, come tale idonea a concorrere nella produzione dell’evento dannoso. Il presente contributo, ripercorsa brevemente l’evoluzione ermeneutica che ha contrassegnato il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla natura e sui limiti della responsabilità della banca negoziatrice, si sofferma, in particolare, sull’affermazione del concorso colposo del mittente/danneggiato ex art. 1227, comma 1°, c.c., evidenziandone le criticità.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/1095068
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