La nota analizza la pronuncia del Tribunale di Belluno del 14 settembre 2017, la quale s’inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale l’incapacità naturale rilevante ex art. 428 c.c. non deve necessariamente coincidere con l’esclusione della capacità psichica e volitiva del soggetto, ma è sufficiente che abbia costituito ostacolo al normale processo di valutazione dell’atto e della sua importanza.
Annullamento del contratto per incapacità naturale
Abigail Owusu
2018-01-01
Abstract
La nota analizza la pronuncia del Tribunale di Belluno del 14 settembre 2017, la quale s’inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale l’incapacità naturale rilevante ex art. 428 c.c. non deve necessariamente coincidere con l’esclusione della capacità psichica e volitiva del soggetto, ma è sufficiente che abbia costituito ostacolo al normale processo di valutazione dell’atto e della sua importanza.File in questo prodotto:
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