La nota analizza la pronuncia del Tribunale di Belluno del 14 settembre 2017, la quale s’inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale l’incapacità naturale rilevante ex art. 428 c.c. non deve necessariamente coincidere con l’esclusione della capacità psichica e volitiva del soggetto, ma è sufficiente che abbia costituito ostacolo al normale processo di valutazione dell’atto e della sua importanza.

Annullamento del contratto per incapacità naturale

Abigail Owusu
2018-01-01

Abstract

La nota analizza la pronuncia del Tribunale di Belluno del 14 settembre 2017, la quale s’inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale l’incapacità naturale rilevante ex art. 428 c.c. non deve necessariamente coincidere con l’esclusione della capacità psichica e volitiva del soggetto, ma è sufficiente che abbia costituito ostacolo al normale processo di valutazione dell’atto e della sua importanza.
2018
Contratto in genere, annullamento, incapacità di intendere o di volere, facoltà intellettive e volitive, totale privazione, necessità, esclusione, menomazione impediente la formazione di volontà cosciente, sufficienza, onere della prova, prova indiretta, presunzioni, idoneità
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/1091747
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